Regolamento Federale Antidoping
Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI
con la deliberazione n. 627 del 28 ottobre 2002
nel testo deliberato dal Commissario Straordinario
in data 21 ottobre 2002
PREAMBOLO
- Vista la Dichiarazione approvata il 4 febbraio 1999 dalla Conferenza Mondiale sul
Doping svoltasi a Losanna, con la quale si è riaffermato il concetto che il doping
contravviene ai principi etici dello sport e della medicina e costituisce violazione al
regolamento che il Movimento Olimpico ha disposto, nella consapevolezza della
minaccia che il doping rappresenta per la salute dei giovani e degli atleti;
- Visto il Codice Antidoping del Movimento Olimpico;
- Preso atto della costituzione della Agenzia Mondiale Antidoping;
- Vista le Legge 14 dicembre 2000, n. 376 recante la disciplina della tutela sanitaria
delle attività sportive e della lotta contro il doping;
- Visto il Decreto Legislativo n. 242/99 recante norme per il riordino del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano che conferisce al CONI l'adozione di misure di
prevenzione e repressione del doping;
- Considerato, che per doping si intende sia l'assunzione di sostanze o il ricorso a
metodologie potenzialmente pericolose per la salute dell'atleta, o comunque in grado
di alterarne artificiosamente le prestazioni agonistiche, sia la presenza nell'organismo
dell'atleta di sostanze proibite non consentite ricomprese negli appositi elenchi
approvati dalle competenti autorità nazionali ed internazionali;
- Considerato, altresì che nel Codice Antidoping del Movimento Olimpico vigente si
indica, tra l'altro, che è possibile comminare sanzioni o misure aggravate a tesserati
resisi colpevoli di violazioni della normativa antidoping, e che non di meno
potrebbero verificarsi circostanze di natura eccezionale che possano creare le
condizioni per un'eventuale modifica delle sanzioni stesse;
- Considerati, infine, che viene riconosciuta la piena autorità del TAS (Tribunale
Arbitrale dello Sport) al completamento delle procedure di competenza degli Organi
federali;
Tutto quanto sopra considerato, la Federazione Italiana Dama (F.I.D.) adotta il seguente
Regolamento Antidoping.
TITOLO I - Principi generali
Art. 1 - Definizione del doping nello sport
- Il doping contravviene ai principi etici dello sport e della medicina.
Per doping si intende:
- la somministrazione, l’assunzione e l’uso di sostanze appartenenti alle classi proibite
di agenti farmacologici e l’impiego di metodi proibiti da parte di atleti e di soggetti
dell’ordinamento sportivo;
- il ricorso a sostanze o metodologie potenzialmente pericolose per la salute dell’atleta,
o in grado di alterarne artificiosamente le prestazioni agonistiche;
- la presenza nell’organismo dell’atleta di sostanze proibite o l’accertamento del ricorso
a metodologie non consentite facendo riferimento all’elenco emanato dal CIO ed ai
successivi aggiornamenti.
- Il doping è contrario ai principi di lealtà e correttezza nelle competizioni sportive, ai
valori culturali dello sport, alla sua funzione di valorizzazione delle naturali potenzialità
fisiche e delle qualità morali degli atleti.
- È altresì vietato raccomandare, proporre, autorizzare, permettere oppure tollerare l'uso
di qualsiasi sostanza o metodo che rientri nella definizione di doping allo stesso modo
del traffico di tale sostanza.
- L'accertamento di un fatto di doping, l'acquisizione di una notizia relativa ad un fatto di
doping o alla violazione della Legge 14 dicembre 2000, n. 376 comporta l'attivazione di
un procedimento disciplinare e l’applicazione delle sanzioni stabilite dal Comitato
Olimpico Nazionale Italiano e dalla Federazione Italiana Dama.
- L’elenco formulato dal CIO, di cui all’articolo 1 comma 1 lettera c), relativo alle "Classi
di sostanze vietate e dei metodi proibiti" viene recepito dalla Giunta Nazionale del CONI
e dalla Federazione Italiana Dama ed entra in vigore nella data stabilita dal CIO. La
Federazione Italiana Dama provvederà agli atti conseguenti e a darne la massima
divulgazione presso gli affiliati.
TITOLO II - Organismi ed uffici preposti all'attività Antidoping
Art. 2 - Commissione Antidoping
- È istituita presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano la Commissione Antidoping,
composta da un Presidente, da sei membri, di cui uno con l’incarico di Vice Presidente, e
da un Segretario, con lo scopo di promuovere e coordinare le iniziative rivolte alla lotta
contro il doping nello sport.
- La Commissione ha le seguenti specifiche funzioni:
- elabora ed attua programmi educativi e campagne di informazione e formazione
derivante da studi sui rischi connessi con la pratica doping;
- assume iniziative dirette ad acquisire elementi conoscitivi ed a formulare proposte per
una più incisiva repressione del fenomeno del doping nello sport avvalendosi della
collaborazione degli organi del C.O.N.I, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle
Discipline Associate;
- procede alla ricognizione delle regole antidoping emanate dal Movimento Olimpico,
dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Associate ed
effettua specifici studi sulla normativa statale in materia di doping anche al fine di
formulare proposte;
- esprime pareri, su richiesta degli uffici competenti, in merito ai regolamenti federali
antidoping, alle convenzioni che gli organismi federali sono tenuti a stipulare per la
disciplina dei controlli antidoping ed effettua un costante monitoraggio sui programmi
di attività antidoping disposti dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline
Associate;
- dispone i controlli fuori competizione e/o a sorpresa richiesti dalle Federazioni
Sportive nazionali e dalle Discipline Associate;
- può disporre, in armonia con le iniziative assunte dalla Commissione per la vigilanza e
il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, specifici
controlli antidoping a sorpresa, tramite la FMSI. Possono essere sottoposti a controlli
antidoping a sorpresa gli atleti italiani e stranieri tesserati per società affiliate alla
Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Associate, che partecipino a gare
nazionali o fuori competizione.
- La Commissione individua direttamente nominativi di atleti, anche di nazionalità
straniera, ma tesserati per società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed
alle Discipline Associate, da sottoporre ai controlli antidoping a sorpresa. I controlli
antidoping a sorpresa possono essere disposti durante le gare, gli allenamenti ed i raduni
ed anche al di fuori degli stessi.
- I controlli antidoping a sorpresa possono essere altresì disposti su richiesta dell’Ufficio
di Procura Antidoping, ove i controlli stessi siano ritenuti necessari per l’espletamento
delle indagini.
- La Commissione dispone i controlli antidoping a sorpresa avvalendosi, se necessario,
della collaborazione della Federazione Italiana Dama. La Commissione provvede ad
inviare all’atleta e contestualmente alla Federazione Italiana Dama, tramite telegramma,
la convocazione per l’effettuazione del prelievo. Detta comunicazione deve pervenire
almeno 24 ore prima dell’ora fissata per il prelievo medesimo. La Federazione Italiana
Dama è tenuta a collaborare affinchè vengano notificati all’atleta, anche verbalmente, gli
estremi della convocazione. L’atleta che non si presenta all’appuntamento fissato per il
prelievo viene segnalato dall’Ispettore Medico incaricato del controllo alla FMSI, che
provvede ad informare l’U.C.A.A., per l’attivazione del procedimento disciplinare da
parte dell’Ufficio di Procura Antidoping.
- La Commissione può, inoltre, in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno e in particolare in
occasione di gare, allenamenti o raduni, non prendere alcun accordo preventivo con
l’atleta e inviare, senza preavviso, un incaricato appositamente delegato nel luogo della
gara o dell’allenamento o in qualunque altro luogo in cui l’atleta sia reperibile. In questo
caso, l’Ispettore Medico deve concedere all’atleta un ragionevole lasso di tempo per
portare a termine l’attività nella quale è in quel momento impegnato. Il controllo deve
iniziare entro un’ora dalla notifica.
- La Federazione Italiana Dama è tenuta a fornire alla Commissione Antidoping del
C.O.N.I., con la massima tempestività e precisione, le seguenti informazioni relative alla
loro attività agonistica ed addestrativa:
- i nominativi dei componenti della commissione federale antidoping ed il nome di un
referente federale e degli eventuali sostituti, incaricato di mantenere i rapporti con la
Commissione del C.O.N.I. Tale figura è da ricercarsi nell’ambito della struttura
amministrativa federale (Segretario Generale o funzionario da questi delegato);
- l’elenco degli atleti di interesse nazionale corredato dagli indirizzi e dai numeri di
telefono dell’atleta e della Società di appartenenza;
- i calendari agonistici nazionali, internazionali e, per gli sport di squadra, i calendari del
settore campionati delle diverse serie ed ogni variazione degli stessi che intervenga nel
corso dell’anno;
- i calendari dei raduni e degli allenamenti previsti in Italia e all’estero per gli atleti
italiani di interesse nazionale ed ogni loro variazione che intervenga nel corso
dell’anno.
- La mancata effettuazione del controllo antidoping a sorpresa, attribuibile a responsabilità
organizzative della Federazione Italiana Dama, determina a carico di questa l’obbligo di
rimborsare alla FMSI le spese sostenute per gli Ispettori Medici incaricati del controllo;
quando i responsabili della Federazione Italiana Dama non provvedono a fornire le
informazioni di cui al precedente comma 7, la Commissione Antidoping, previa diffida e
decorso il termine di sei giorni, segnala il comportamento omissivo alla Giunta
Nazionale del C.O.N.I.
- La Commissione, per l’esercizio delle proprie funzioni, può richiedere, per il tramite
dell’U.C.A.A., di avvalersi della collaborazione di funzionari, di tecnici, di consulenti
esterni e di mezzi del C.O.N.I.
- La Commissione, entro due mesi dal suo insediamento, adotta un regolamento interno di
funzionamento ove siano tra l’altro definiti i criteri, le modalità, le condizioni e le
procedure per l’effettuazione dei controlli antidoping a sorpresa. Tale regolamento, di
cui la Giunta Nazionale del C.O.N.I. avrà preso atto, sarà trasmesso alle Federazioni
Sportive Nazionali ed alle Discipline Associate. La Commissione può disporre la
costituzione di gruppi di lavoro interni per l'espletamento di incombenze specifiche.
Art. 3 - Commissione Scientifica Antidoping
- È istituita, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, la Commissione Scientifica
Antidoping in posizione di piena autonomia e composta da un Presidente, da un
massimo di 12 membri, scelti tra esponenti di diverse discipline scientifiche e da due
atleti di entrambi i sessi. Un Ufficio di Segreteria assicurerà il funzionamento della
Commissione.
- La Commissione Scientifica Antidoping svolge le seguenti funzioni:
- fa e fa fare, commissionandola, ricerca scientifica negli ambiti e nei campi ove siano
richiesti approfondimenti e nuovi elementi di conoscenza. La Commissione definisce i
protocolli di ricerca, individua le modalità operative, valuta i progetti e formula le
relative proposte di finanziamento. Essa provvede, inoltre, a diffondere i risultati più
utili e più interessanti;
- fa affermazioni e dichiarazioni di principio che inoltra al Presidente del C.O.N.I. ed
alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., sulla base sia dei dati già acquisiti dalla comunità
scientifica, sia di quelli derivati da nuove acquisizioni della ricerca scientifica;
- svolge attività educativo-didattica, producendo testi e documenti a carattere
scientifico, con l'obiettivo di informare e di formare i destinatari degli stessi, interni ed
esterni al mondo sportivo;
- assume le funzioni di Autorità medica competente a disciplinare ed a concedere
deroghe di cui all'art. 1, comma 4 della Legge 14 dicembre 2000, n. 376, su richiesta
documentata e giustificata avanzata per il tramite della Commissione Federale
Antidoping della Federazione Italiana Dama;
- agisce da osservatorio della ricerca e della letteratura mondiale antidoping, con lo
scopo specifico di informarsi dettagliatamente su quanto accade, nel mondo, a
proposito del doping nello sport e delle iniziative intraprese a tutela della salute degli
atleti;
- svolge azione di supporto, di consulenza, di garante e di controllo, in tutti i casi in cui
il C.O.N.I. intraprende iniziative ricollegabili alla ricerca scientifica e, perciò,
bisognose di un'autorità con specifica competenza in materia di lotta al doping e di
tutela della salute degli atleti;
- sviluppa, nel quadro degli accordi tra il C.O.N.I. ed il Ministero della Sanità, rapporti
di scambio e di stretta collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità ed in special
modo con il Dipartimento Valutazione Farmaci e Farmacovigilanza, nell'ottica di una
azione coordinata e congiunta contro il doping e l'abuso, in genere, dei farmaci nello
sport;
- propone alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., curandone l’attuazione, anche in
collaborazione con altre Istituzioni ed altri qualificati partner, italiani e stranieri,
campagne di prevenzione e di sensibilizzazione, relativamente all'uso e all'abuso dei
farmaci nello sport e alla tutela della salute degli atleti;
- esprime pareri su questioni scientifiche inerenti alla materia del doping ad istanze
degli organi del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate.
Art. 4 - Ufficio di Procura Antidoping
- L’Ufficio di Procura Antidoping, istituito presso il C.O.N.I. in posizione di piena
autonomia, è competente in via esclusiva a compiere gli atti necessari all’accertamento
delle responsabilità di tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali o Discipline
Associate che abbiano posto in essere i comportamenti vietati dal presente regolamento.
- L’Ufficio di Procura Antidoping è competente ad indagare sulle violazioni del presente
Regolamento nonchè sull’uso, la vendita, la cessione all’atleta o, comunque, il
procacciamento o la detenzioni di sostanze doping; l’istigazione, anche non accolta;
l’accordo, anche non realizzato, per fare uso di qualsiasi sostanza o metodo vietato ed
altresì il ricorso, da parte dell’atleta, di metodologie vietate.
- L’Ufficio di Procura Antidoping è composto da un Procuratore Capo, da otto Procuratori
e da un Segretario.
- Il Procuratore Capo effettua i procedimenti di indagine oppure li assegna ad uno o più
Procuratori coordinandone l’attività. Il Procuratore designato conduce l’indagine e,
avvalendosi del Segretario, cura gli adempimenti ad essa connessi. Il Procuratore Capo,
su proposta del Procuratore titolare delle indagini, può delegare la Procura federale a
comparire in udienza ed a effettuare singoli atti ispettivi.
- L’Ufficio di Procura Antidoping, ai fini delle indagini, può richiedere alla Federazione
Italiana Dama ogni documento necessario e, per il tramite dell’U.C.A.A., avvalersi
dell’ausilio di funzionari, di tecnici e di mezzi del C.O.N.I. ovvero di consulenti esterni.
Il medesimo Ufficio può accedere, per il tramite di un Procuratore incaricato, ai locali
nei quali si effettuano le procedure di sorteggio degli atleti e di prelievo dei campioni da
sottoporre a controllo antidoping.
- L'Ufficio di Procura Antidoping può richiedere alla Commissione Scientifica pareri,
valutazioni e assistenza per fatti attinenti alle indagini.
- Provvede a segnalare alle Procure della repubblica competenti le fattispecie penalmente
rilevanti, ai sensi delle Legge 14 dicembre 2000, n.376 di cui acquisisce conoscenza.
- L'Ufficio di Procura Antidoping è competente ad indagare sulle violazioni al
Regolamento Antidoping accertate dalla Commissione di cui all'art.3 della Legge 14
dicembre 2000, n. 376.
Art. 5 - Comitato Etico
- È istituito, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Etico quale
organo di consulenza delle Commissioni e delle strutture deputate alla attività antidoping
previste nel presente Regolamento. Il Comitato è costituito con riferimento alle
disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 15 luglio 1997 e successivi aggiornamenti.
- Il Comitato Etico è composto da un Presidente da cinque componenti, di cui uno
designato dalla Commissione Scientifica Antidoping ed un atleta, designato dalla
Commissione Atleti del CONI. Un Segretario assicurerà il funzionamento del Comitato.
- Il Comitato svolge la propria funzione di consulenza in occasione della proposizione di
studi scientifici e garantisce la idoneità delle proposte con riguardo agli aspetti etici,
scientifici e metodologici degli studi di ricerca medica, fisiologica, biomeccanica,
epidemiologica e farmacologica proposti dalle Commissioni, Organi e strutture
antidoping previste nel presente regolamento.
- Il Comitato Etico ha potere di veto (giudizio di inidoneità) sulla proposizione di studi,
nonchè potere di controllo sulla progressioni del metodo in atto, dei risultati e delle
conclusioni.
- Per specifiche e motivate esigenze il Comitato potrà cooptare componenti esterni con
competenza nella specifica materia da trattare. Il membro cooptato parteciperà
esclusivamente ai lavori per i quali è stata motivata la sua cooptazione e limitatamente a
questi avrà diritto di voto.
- Il Comitato Etico opererà in posizione di piena autonomia e indipendenza.
- Entro un mese dal suo insediamento, il Comitato adotta un proprio regolamento interno
di funzionamento ove siano, tra l'altro, definiti i protocolli, le modalità, le condizioni e le
procedure di propria competenza. Tale regolamento, di cui la Giunta Nazionale del
CONI, avrà preso atto, sarà trasmesso per conoscenza alle Federazioni Sportive
Nazionali e Discipline Associate.
Art. 6 - Ufficio Coordinamento Attività Antidoping (U.C.A.A.)
- Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, a mezzo di una propria struttura denominata
Ufficio Coordinamento Attività Antidoping, svolge l’attività antidoping in attuazione
delle normative proprie e del Movimento Olimpico. In particolare l’U.C.A.A.:
- coordina l’effettuazione dei controlli fuori competizione e/o a sorpresa disposti dalla
Commissione Antidoping e dei controlli disposti dalla Federazione Italiana Dama;
- dispone delle risorse necessarie per il funzionamento ed il collegamento degli Organismi
operanti nell’ambito delle attività antidoping dell’Ente.
- L’U.C.A.A., ricevuta la comunicazione di positività del campione A da parte della
Federazione Medico Sportiva Italiana, provvede alle comunicazioni di rito ai fini della
attività di competenza dell’Ufficio di Procura Antidoping e della Federazione Italiana
Dama ai sensi dei successivi artt. 11, 12 ed 13 del presente regolamento.
- L’U.C.A.A. relaziona di volta in volta alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. sulle
positività accertate, sull’andamento dei procedimenti disciplinari adottati dall'Ufficio di
Procura Antidoping e dagli Organi di giustizia federale, nonchè sulle sanzioni
comminate.
Art. 7 - Federazione Medico Sportiva Italiana
- L’effettuazione dei controlli antidoping ordinari ed a sorpresa, anche fuori
competezione, è svolta dalla Federazione Medico Sportiva Italiana alla quale sono
conferiti il compito e la responsabilità di designare gli Ispettori Medici incaricati delle
operazioni di prelievo delle urine e delle connesse formalità, in occasione delle gare,
allenamenti o raduni, ed altresì di disporre per l’effettuazione delle analisi presso il
Laboratorio di Analisi Antidoping accreditato dal CIO o dalla autorità internazionale
competente in materia di lotta al doping, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal
presente regolamento.
- È facoltà della FMSI, d’intesa con la Federazione Italiana Dama, inviare, ove
necessario, i campioni biologici da analizzare presso Laboratori Antidoping stranieri
accreditati dal CIO o dalla autorità internazionale competente in materia di lotta al
doping.
Art. 8 - Commissione Federale Antidoping
- È istituita presso la sede della Federazione Italiana Dama, la Commissione Federale
Antidoping presieduta da un Consigliere federale designato dal Consiglio federale e
composta da 2 membri nominati dal Consiglio federale.
- La Commissione ha il compito di garantire il funzionamento dei controlli sul territorio
nazionale ed altresì di designare i rappresentanti della F.I.D. che dovranno seguire
direttamente le operazioni secondo le modalità e le procedure di cui al presente
regolamento.
- La Commissione disporrà il programma annuale per l'effettuazione del controllo
antidoping dandone tempestiva comunicazione alla F.M.S.I. che provvederà a sua volta
alla designazione degli Ispettori Medici.
- La Commissione ha inoltre la facoltà di disporre l'effettuazione del controllo antidoping
quando sussistono gravi e giustificati motivi.
- Sulla designazione delle gare oggetto di controlli antidoping, sulle designazioni degli
ispettori Medici, sulle decisioni assunte dalla Commissione Federale Antidoping, sulla
esecuzione dei prelievi dovrà essere mantenuto il segreto d'ufficio.
Art. 9 - Incompatibilità, durata e decadenza
- L’incarico di componente della Commissione Federale Antidoping di cui al presente
regolamento è incompatibile con incarichi o cariche rivestite in seno a Società sportive
affiliate alla Federazione Italiana Dama. Chi si trova nella condizione di incompatibilità
prevista dal presente comma, entro trenta giorni dal suo insorgere, deve comunicare al
Presidente della Federazione Italiana Dama l’opzione per l’uno o per l’altro incarico. La
mancata comunicazione dell’esercizio dell’opzione è causa di decadenza dall’incarico
conferito ai sensi del presente regolamento.
- I componenti della Commissione Federale Antidoping non possono in alcun caso,
direttamente o indirettamente, assumere la difesa o assistere nelle fasi di accertamento e
disciplinari i tesserati incolpati per fatti di doping pena l'immediata decadenza
dall'incarico conferito ai sensi del presente regolamento.
- La Commissione Federale Antidoping ha la durata di un quadriennio olimpico e
continua ad esercitare le proprie funzioni, in caso di decadenza del Consiglio Federale,
fino alla nomina della nuova Commissione Federale Antidoping. I componenti della
Commissione Federale Antidoping possono essere rinominati.
TITOLO III - Norme procedurali
Art. 10 - Norme procedurali per l’effettuazione dei controlli antidoping
- La Federazione Italiana Dama ha l’obbligo di predisporre il programma annuale dei
controlli. La realizzazione del programma avverrà d’intesa con la FMSI e sarà regolata
da apposita convenzione deliberata dal Consiglio Federale, previa acquisizione del
parere della Commissione Antidoping del C.O.N.I. La convenzione dovrà prevedere il
termine temporale massimo entro il quale la FMSI dovrà comunicare all'U.C.A.A. il
responso di eventuali positività accertate dal Laboratorio di Analisi Antidoping.
- La FMSI provvede alla designazione degli Ispettori Medici. Sulla designazione delle
gare oggetto di controllo antidoping, sulle designazioni degli Ispettori Medici,
sull’effettuazione dei prelievi, sui nominativi degli atleti da controllare e controllati,
sull’esito delle analisi, deve essere mantenuto il segreto d’ufficio.
- Per l’effettuazione dei controlli antidoping, le società ospitanti o gli enti organizzatori
sono tenuti a mettere a disposizione un locale, idoneo allo scopo, nel quale sia possibile
individuare di massima una zona di attesa ed un vano per le operazioni di controllo,
dotato di gabinetto e doccia. Il locale deve altresì essere corredato di un tavolo con
sedie e fornito di almeno due tipi di bibite analcoliche diverse, gasate e non gasate, e
possibilmente essere situato in prossimità degli spogliatoi.
- Gli atleti, i medici sociali, i massaggiatori, i tecnici, i dirigenti accompagnatori e le
società sono tenuti a prestare la massima collaborazione per il miglior espletamento e
rispetto delle procedure del controllo antidoping.
- L’Ispettore Medico incaricato di effettuare il prelievo viene designato dalla FMSI con
lettera ufficiale. Copia della lettera viene consegnata dall’Ispettore Medico al
responsabile della organizzazione della gara o della società ospitante.
- Nel caso di controlli antidoping ordinari o a sorpresa in competizione:
- il medico o il dirigente sociale deve consegnare, in busta chiusa e sigillata,
all'Ispettore Medico designato dalla FMSI, le eventuali notifiche individuali di
trattamenti terapeutici che abbiano comportato il ricorso a sostanze il cui uso è
vietato in determinate condizioni, riguardanti gli atleti sottoposti a controllo;
- nel locale adibito al controllo antidoping, il rappresentante della Federazione Italiana
Dama procede, prima dell’inizio dell’ultima partita, alla designazione degli atleti che
devono essere sottoposti al prelievo, in base alla classifica finale della gara,
comunicandoli al direttore di gara. Possono essere sottoposti a controllo anche gli
atleti espulsi o ritirati nel corso della gara, e quelli che l’hanno abbandonata per un
infortunio tale da non richiedere l’immediato ricovero ospedaliero.
- Entro trenta minuti dalla conclusione della gara, gli atleti designati devono recarsi nel
locale riservato al controllo antidoping. L'Ispettore Medico, d'intesa con il rappresentante
della FID, deve accertare che le operazioni di prelievo siano predisposte in maniera da
garantirne la regolarità con il minor disagio per gli atleti designati, ai quali deve essere
illustrata la procedura per la raccolta del campione.
- Gli atleti identificati dall'Ispettore medico, previa, se del caso, esibizione di legale
documento di riconoscimento, devono restare nel locale riservato al controllo antidoping
fino ad avvenuto prelievo del campione ed alla conclusione delle connesse operazioni.
Le operazioni si intendono concluse con la sigillatura dei flaconi, quindi l'atleta ha la
facoltà di restare nel locale sino alla sigillatura delle borse per il trasporto.
Ciascun atleta sceglie un kit per il prelievo antidoping così costituito:
- un recipiente per la raccolta delle urine;
- un flacone contrassegnato con la lettera A;
- un flacone contrassegnato con la lettera B.
Solo un atleta alla volta sarà chiamato nel locale adibito al controllo antidoping.
- Oltre all’Ispettore Medico ed agli atleti designati, nel locale sono esclusivamente
ammessi il medico della Società o dell’atleta o, in sua assenza, il dirigente
accompagnatore della Società ed il rappresentante della Federazione Italiana Dama, il
Procuratore eventualmente l’incaricato ai sensi dell'art. 4 comma 5, e in caso di controlli
a sorpresa, anche l'incaricato della Commissione Antidoping del CONI. La FMSI ha la
facoltà di designare un ulteriore medico che assiste per necessità didattiche alle
operazioni di controllo antidoping, sotto la responsabilità dell'Ispettore Medico. L’atleta
designato al controllo ha la facoltà di scegliere il kit previsto per le operazioni di prelievo
e di constatarne visivamente l’integrità. La raccolta del campione di urine, nell’apposito
recipiente, deve avvenire alla presenza dell’Ispettore Medico che dovrà essere dello
stesso sesso dell’atleta. Ciascun atleta deve rimanere nel locale fino a che non produce la
quantità minima di urina pari ad almeno 75 ml, e può assumere bevande analcoliche,
gasate o non gasate. Qualora la quantità di urina prodotta dall’atleta sia insufficiente, il
campione incompleto viene sigillato e l’atleta rimane sotto osservazione. Ove l’attesa per
il prelievo si protragga, l’Ispettore Medico, a sua esclusiva discrezione, può consentire
all’atleta di fare la doccia e vestirsi, senza lasciare il locale. Il campione prelevato viene
dissigillato quando l’atleta è in grado di produrre l’ulteriore quantità di urina necessaria
per completare l’operazione di prelievo.
- Una volta prodotto il campione, l’atleta, in presenza dell’Ispettore Medico travasa
l’urina dal recipiente ai flaconi A e B in modo che circa i 2/3 del volume originario siano
immessi nel flacone A ed 1/3 nel flacone B, avendo cura di lasciare un residuo di liquido
all’interno del recipiente utilizzato per il prelievo, sufficiente per consentire la
determinazione del pH e della densità. L'Ispettore Medico può, su richiesta dell'atleta,
aiutare nelle procedure descritte nel presente comma. Ciascun flacone viene chiuso con
l’applicazione di un sigillo recante un codice alfanumerico o un codice a barre.
- L’Ispettore Medico effettua la misura del pH e della densità utilizzando il residuo di
urina appositamente lasciato nel recipiente usato per il prelievo e riporta il risultato sul
verbale di prelievo antidoping. Il valore del pH deve essere compreso fra 5 e 7 e la
densità deve essere uguale o superiore a 1.010. Qualora il campione prelevato non rientri
in tali parametri si deve procedere ad una ulteriore raccolta di urine.
- L’Ispettore Medico deve compilare, per ciascun atleta sottoposto al controllo, il verbale
di prelievo antidoping, in un originale (destinato al Laboratorio antidoping) e tre copie
autoricalcanti, secondo il modello predisposto dall’U.C.A.A., che, firmate ove previsto
dall’atleta, dall’Ispettore Medico e dal medico della Società o dell’atleta o, in sua
assenza, dal dirigente accompagnatore della Società e dal rappresentante della F.I.D., se
presente, devono essere ordinate come segue:
- l’originale non deve contenere alcun dato identificativo dell’atleta e va inserita
nell’apposita busta indirizzata al Laboratorio di Analisi Antidoping;
- la prima copia deve essere inserita nell’apposita busta indirizzata all’U.C.A.A. sul cui
esterno devono essere riportati, a cura dell’Ispettore Medico, i riferimenti relativi alla
Federazione Italiana Dama, alla gara con la località e la data di svolgimento. Le
eventuali dichiarazioni del medico o notifiche di farmaci somministrati all’atleta
controllato devono essere allegate al verbale e inserite nella busta destinata
all’U.C.A.A.;
- la seconda copia, con i medesimi eventuali allegati di cui al precedente punto b), deve
essere inserita nell’apposita busta indirizzata alla Federazione Italiana Dama, sul cui
esterno devono essere riportati, a cura dell’Ispettore Medico, i riferimenti relativi alla
Federazione Italiana Dama, alla gara con la località e la data di svolgimento;
- la terza copia, con i medesimi eventuali allegati di cui al precedente punto b),
anch’essa inserita in un’apposita busta chiusa e sigillata, viene consegnata all’atleta,
oppure al medico della Società o dell’atleta o, in sua assenza, al dirigente
accompagnatore della Società di appartenenza dell’atleta controllato.
Sulle copie di cui alle lettere b), c), d) devono essere riportati i dati identificativi
dell’atleta. La busta di cui al punto a) deve essere inserita nel contenitore di trasporto in
cui si trovano i campioni A. Le buste di cui ai punti b) e c) devono essere sigillate e
controfirmate dall’Ispettore Medico e dal rappresentante della Federazione Italiana
Dama, se presente. Le buste b) e c) vengono inoltrate rispettivamente all’U.C.A.A. ed
alla Federazione Italiana Dama, a cura dell’Ispettore Medico; se presente il
rappresentante federale, l’Ispettore Medico può consegnare a questi la busta c) per
l’inoltro al competente Ufficio della F.I.D. Solo la busta di cui al punto a) può essere
inserita nel contenitore di trasporto dei campioni, i medici prelevatori hanno la
responsabilità di impedire che i documenti atti a svelare l'identità degli atleti siano inseriti
nel contenitore di trasporto.
- I destinatari delle buste contenenti i verbali dei controlli antidoping di cui alle lettere b),
c) e d) hanno l’obbligo di conservarle con la massima cura con il divieto di aprirle o
manometterle. Trascorso un mese dalla data di effettuazione delle analisi da parte del
Laboratorio, con esito negativo, le buste sopra indicate potranno essere distrutte.
- L’Ispettore Medico deve compilare in ogni sua parte il verbale di prelievo antidoping,
richiedendo all’atleta e riportando sul modulo le dichiarazioni su qualsiasi trattamento
farmacologico e medico al quale l’atleta si sia sottoposto nei sette giorni precedenti il
prelievo. L’Ispettore Medico deve inoltre segnalare all'Ufficio Procura Antidoping,
mediante rapporto scritto, eventuali comportamenti, tentativi od azioni condotte da atleti,
medici, massaggiatori, allenatori, tecnici o dirigenti od altri, tesi ad evitare che l’atleta
designato si sottoponga al controllo antidoping, ovvero che vengano attuati
comportamenti e tentativi che contravvengono alla corretta esecuzione del prelievo.
- Ciascun flacone contrassegnato con la lettera A o B deve essere inserito nel rispettivo
contenitore, contrassegnato anch’esso con la lettera A o B. Ciascun contenitore viene
chiuso con un sigillo contraddistinto da un codice alfanumerico od a barre.
- I contenitori A e B debitamente sigillati devono essere inseriti nelle rispettive borsette
termiche e nella apposita borsa per la spedizione, che è a sua volta chiusa con un sigillo
codificato. Tutte le suddette operazioni possono essere eseguite alla presenza dell’atleta
e del Medico della società o dell’atleta (o del dirigente accompagnatore della Società). A
questi è consentito di constatare che i flaconi, i contenitori, la borsetta termica e la borsa
di trasporto siano stati sigillati in modo corretto e che i sigilli relativi ai flaconi ed ai
contenitori corrispondano a quelli riportati sul verbale di prelievo antidoping. Detto
verbale deve essere firmato dall’atleta, il quale in tal modo attesta la corretta esecuzione
della procedura seguita per l’effettuazione del prelievo, dal medico della società o
dell’atleta (oppure dal dirigente accompagnatore della Società) e dall’Ispettore Medico.
Le firme delle persone precedentemente indicate devono essere apposte sul verbale di
prelievo antidoping dopo che i contenitori A e B sono stati chiusi e sigillati. Eventuali
irregolarità riscontrate dall'atleta o dal Medico della società o dell'atleta (o dal dirigente
accompagnatore della Societa) devono essere riportate sul verbale di prelievo antidoping.
- L’inoltro dei campioni al Laboratorio di Analisi Antidoping è effettuato dal
Rappresentante della F.I.D. con mezzo celere secondo le disposizioni impartite dalla
Federazione Italiana Dama. L’apertura della borsa di trasporto, della borsetta termica e
del contenitore A deve essere effettuata presso la sede del Laboratorio Antidoping che
effettua le analisi. I flaconi A vengono estratti dal contenitore e dissigillati dal
responsabile del Laboratorio, o da un componente dello staff da lui designato, ed il loro
contenuto è utilizzato per la prima analisi. Il contenitore B, estratto dalla corrispondente
borsa di trasporto e della borsetta termica e verificatane l’integrità dei sigilli viene
conservato sigillato in condizioni tali da garantirne l’integrità e, in caso di positività della
prima analisi, viene dissigillato in occasione dell’analisi di revisione. Dal contenitore B
viene estratto il flacone B relativo all’atleta riscontrato positivo alla prima analisi alla
presenza, ove questa sia stata comunicata, di un rappresentante della Federazione Italiana
Dama e di un funzionario dell’U.C.A.A. Per gli adempimenti conseguenti alla
controanalisi si rimanda a quanto previsto al successivo art. 11. Le analisi dei campioni
A e B vengono svolte esclusivamente dal Laboratorio di Analisi Antidoping in accordo
con le modalità, le procedure e le norme stabilite dal CIO.
- Nel caso di controlli antidoping a sorpresa, disposti dalla Commissione Antidoping del
CONI, valgono, per come applicabili, le norme relative ai controlli ordinari di cui ai
precedenti commi, ma il verbale viene compilato e firmato dall’atleta, dal medico della
società o dell’atleta, se presente, dall’Ispettore Medico e anche dal rappresentante della
medesima Commissione, se presente.
TITOLO IV - Adempimenti e sanzioni
Art. 11 - Adempimenti conseguenti ai casi di positività
- I risultati positivi e negativi delle analisi sono comunicati dalla FMSI all’U.C.A.A.
- L’accertamento dell’identità dell’atleta risultato positivo avviene presso l’U.C.A.A.
mediante il confronto contestuale tra la comunicazione dell’esito di positività emesso dal
Laboratorio Antidoping, recante il codice alfanumerico od a barre del campione, il
verbale del prelievo antidoping in possesso dell’U.C.A.A. ed il verbale del prelievo
antidoping in possesso della Federazione Italiana Dama. Ai fini dell’identificazione
dell’atleta, i funzionari dell’U.C.A.A. e della Federazione Italiana Dama debbono
presentare le buste chiuse che verranno aperte per la circostanza.
- Una volta determinata l’identità dell’atleta, l’U.C.A.A. provvede con la massima
tempestività a darne comunicazione al Presidente della Federazione Italiana Dama,
all’atleta ed alla Società Sportiva di appartenenza (a mezzo telegramma, fax e
Raccomandata, o altro mezzo di trasmissione opportuno e concordato con la Federazione
Italiana Dama) e all’Ufficio di Procura Antidoping nonchè alla Commissione
Antidoping per i controlli da essa disposti. La Federazione Italiana Dama verifica in ogni
caso l’avvenuta ricezione della notifica destinata all’atleta o ne cura il perfezionamento.
- Nel caso in cui la accertata positività configuri responsabilità a carico della Società di
appartenenza, come previsto al successivo art.13 comma 6 del presente regolamento e
del Regolamento di Giustizia della FID, il Segretario federale dovrà darne immediata
comunicazione all'U.C.A.A perchè consenta alla Società di appartenenza di esercitare il
diritto di cui al successivo comma.
- L’analisi di revisione viene effettuata dal Laboratorio di Analisi Antidoping su richiesta
dell'atleta interessato trasmessa all'U.C.A.A. entro dieci giorni dalla data di
comunicazione della positività. L’U.C.A.A. concorda con la FMSI la data di
effettuazione delle controanalisi dandone comunicazione all'atleta con un preavviso di
almeno sette giorni. La data fissata per le analisi di revisione è comunicata
dall’U.C.A.A. anche al Presidente della Federazione Italiana Dama ed alla Società di
appartenenza (a mezzo telegramma, fax e Raccomandata, o altro mezzo di trasmissione
opportuno e concordato con la Federazione Italiana Dama). Alle analisi di revisione, fin
dalla fase di apertura del campione B, può assistere l’atleta interessato oppure un suo
rappresentante, appositamente delegato dall’atleta stesso o dalla Società di appartenenza
con lettera a mezzo fax che pervenga all’U.C.A.A. entro e non oltre le 24 ore precedenti
la data stabilita per le operazioni di controanalisi. L’atleta od il rappresentante delegato
può essere assistito da un perito, il cui nominativo e la cui qualifica devono essere
notificati nel termine precedentemente indicato. La Società di appartenenza potrà
richiedere l'effettuazione delle controanalisi e/o essere rappresentata e farsi assistere da
un perito, secondo le modalità sopra indicate, solo nel caso in cui sia stata formalizzata
azione di responsabilità nei suoi confronti in relazione al medesimo caso di positività. Il
Laboratorio non consentirà l’accesso nei propri locali a persone non preventivamente
accreditate dall’U.C.A.A.
- All’apertura dei campioni relativi alle analisi di revisione possono altresì assistere un
rappresentante della Federazione Italiana Dama ed un funzionario delegato
dall’U.C.A.A. Qualora, a seguito delle analisi di revisione, venga confermato l’esito di
positività, l’U.C.A.A., dopo aver ricevuto la comunicazione ufficiale da parte della
FMSI, provvede a darne comunicazione al Presidente della Federazione Italiana Dama,
all’atleta confermato positivo ed alla Società di appartenenza (a mezzo telegramma, fax
e Raccomandata, o altro mezzo di trasmissione opportuno e concordato con la
Federazione Italiana Dama) nonchè alla Commissione Antidoping per i controlli da essa
disposti. L’U.C.A.A. provvede inoltre a trasmettere tempestivamente gli atti, per gli
adempimenti di competenza, all’Ufficio di Procura Antidoping.
- Qualora l’analisi di revisione fornisca esito negativo, l’U.C.A.A. provvederà a darne
notifica ai soggetti indicati nel comma precedente con le stesse modalità.
- I risultati delle analisi di revisione sono inappellabili.
- L’atleta positivo alle prime analisi deve essere immediatamente sospeso in via cautelare
con provvedimento della Commissione di Giustizia e Disciplina della Federazione
Italiana Dama, al quale l'atleta potrà essere eventualmente deferito. L’atleta sospeso non
potrà svolgere attività sportiva in attesa della decisione dell’Organo di cui sopra,
decisione che dovrà essere emessa entro e non oltre sessanta giorni a far tempo dalla data
di deferimento. Il periodo di sospensione cautelare già scontato dall’atleta si sottrae dalla
sanzione eventualmente irrogata dall’Organo giudicante.
- La FMSI, nel rispetto delle norme vigenti, dà tempestiva comunicazione dell’esito
positivo delle analisi direttamente al CIO e alla Federazione Mondiale Gioco Dama
(FMJD).
Art. 12 - Procedimento disciplinare
- L’accertamento dell’assunzione di sostanze o dell’uso di metodi vietati da parte di atleti
di nazionalità italiana o di nazionalità straniera comunque tesserati per Società sportive
affiliate alla Federazione Italiana Dama e partecipanti ad attività addestrativa, di
preparazione, di allenamento o a competizioni agonistiche; la somministrazione,
l'assunzione o la detenzione di sostanze vietate da parte di tesserati; l’acquisizione di
notizie circa i comportamenti vietati dal presente regolamento; il rifiuto del prelievo ai
fini del controllo o la sua elusione, comportano l’attivazione del procedimento di
indagine e dell’eventuale procedimento disciplinare secondo le norme emanate dal
C.O.N.I. e dai regolamenti della Federazione Italiana Dama. Nel caso in cui l’atleta
venga riscontrato positivo in una gara svoltasi all’estero, sotto l’egida della Federazione
Mondiale Gioco Dama (FMJD) è fatto obbligo alla Federazione Italiana Dama di darne
immediata comunicazione all’U.C.A.A. Successivamente dovrà essere data notizia
dell'esito del procedimento disciplinare instaurato dalla Federazione Mondiale Gioco
Dama (FMJD) sulla cui base l'Ufficio Procura Antidoping del CONI darà corso alle
indagini per individuare eventuali ulteriori responsabilità connesse al caso.
L’applicazione delle sanzioni è di competenza esclusiva degli organi di giustizia della
Federazione Italiana Dama, e della Federazione Mondiale Gioco Dama (FMJD), nei
casi di loro competenza, nel rispetto dei regolamenti vigenti.
- Il Segretario Generale della Federazione Italiana Dama dà attuazione ai provvedimenti
dell’Ufficio di Procura Antidoping. In particolare collabora per la citazione dei tesserati
alla Federazione Italiana Dama convocati a comparire dinanzi all’Ufficio suddetto, per
l’esecuzione di ogni accertamento disposto dallo stesso.
- Qualora nel corso del procedimento di indagine si rilevino gli estremi di comportamenti
penalmente rilevanti, anche ai sensi della Legge 14 dicembre 2000, n.376, l’Ufficio
Procura Antidoping trasmette gli atti relativi all’Autorità Giudiziaria territorialmente
competente, e prosegue le indagini per l’accertamento delle responsabilità ai fini
disciplinari.
- Completata l’indagine, l’Ufficio di Procura Antidoping trasmette gli atti alla Federazione
Italiana Dama, procedendo, con motivati provvedimenti, al deferimento dell’indagato
ovvero all’archiviazione del procedimento. Dell’avvenuta trasmissione degli atti del
procedimento disciplinare alla Federazione Italiana Dama, l’Ufficio di Procura
Antidoping dà comunicazione ufficiale all’indagato, alla Società di appartenenza, al
Presidente della Federazione Italiana Dama, all’U.C.A.A. L’Ufficio di Procura
Antidoping è parte necessaria nel procedimento disciplinare dinanzi agli Organi di
giustizia federale nei diversi gradi di giudizio.
- La Federazione Italiana Dama, ricevuti gli atti dall’Ufficio di Procura Antidoping, attiva
il procedimento disciplinare dinanzi alla Commissione di Giustizia e Disciplina, il quale
provvede, nel rispetto delle norme regolamentari federali, alla eventuale applicazione
delle sanzioni previste.
Art. 13 - Violazioni delle norme antidoping e relative sanzioni
- Con il tesseramento ed il suo rinnovo, gli atleti aderiscono ai regolamenti federali
antidoping dichiarando la conoscenza e l'accettazione delle norme in essi contenute ed
assumono l’obbligo di sottoporsi al controllo antidoping. Qualsiasi inosservanza, da
parte degli atleti, delle modalità regolamentari, così come il rifiuto o l’elusione del
prelievo ovvero l’effettuazione dello stesso in maniera non conforme alle norme
procedurali, sono sanzionati secondo quanto previsto dal presente regolamento; allo
stesso modo, è punito ogni tentativo di alterare con qualsiasi mezzo i risultati delle
analisi.
- Nei confronti del tesserato alla Federazione Italiana Dama che, convocato dall’Ufficio di
Procura Antidoping per l’assunzione di informazioni o per la contestazione
dell’addebito, non si presenti senza giustificato motivo, si applica la sanzione della
sospensione per un periodo da mesi 1 a mesi 6. Tale sanzione viene proposta dall’Ufficio
di Procura Antidoping, al competente Organo federale di giustizia e si cumula con le
sanzioni eventualmente irrogate all’esito definitivo del procedimento disciplinare.
- All’esito delle indagini, la sanzione sarà ridotta da un minimo di un terzo ad un massimo
di due terzi a favore dell’atleta che, su richiesta dell’Ufficio di Procura Antidoping, abbia
fornito una collaborazione determinante per l’accertamento delle responsabilità connesse
alla vicenda di doping oggetto di indagine.
- È facoltà della Federazione Italiana Dama prevedere, per i casi di positività al doping,
l’applicazione di sanzioni più gravi di quelle enunciate al successivo art. 14 del presente
regolamento, in coerenza con quanto eventualmente stabilito, in materia di sanzioni
antidoping, dalla Federazione Mondiale Gioco Dama (FMJD).
- Le sanzioni indicate al successivo art. 14 sono applicate nella misura ivi prevista anche a
coloro che, designati a sottoporsi al controllo antidoping, lo abbiano volontariamente
eluso.
- Nei casi di ripetute violazioni delle norme antidoping, alle società di appartenenza dei
tesserati responsabili di fatti di doping sono applicate le sanzioni stabilite dal
Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Dama per i casi di violazione dei
principi di lealtà e correttezza sportiva.
- Definito il procedimento disciplinare, il Segretario Generale della Federazione Italiana
Dama provvede, con la massima tempestività, ad informare ufficialmente l’U.C.A.A. sui
provvedimenti adottati, trasmettendone la relativa documentazione.
- È fatta salva la facoltà delle parti di ricorrere al TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport)
una volta completato il procedimento di competenza degli Organi federali.
- Le sanzioni adottate dalla Federazione Italiana Dama sono efficaci nei confronti di tutte
le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate. L’U.C.A.A. provvede a dare
comunicazione alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Associate dei
provvedimenti disciplinari adottati dalla medesima in materia di doping.
- L’illecito sportivo connesso all’uso di sostanze o metodi dopanti si prescrive in cinque
anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Art. 14 - Sanzioni
- In un caso di doping, le sanzioni per coloro che ne sono per la prima volta responsabili
sono le seguenti:
- qualora la sostanza vietata di cui si è fatto uso sia efedrina, fenilpropanolamina,
pseudoefedrina, caffeina, stricnina o sostanze affini per struttura chimica alle
suddette:
- richiamo;
- divieto a partecipare ad una o più manifestazioni sportive a qualsiasi titolo;
- multa fino ad un importo massimo pari all'equivalente in euro di 100.000 dollari USA;
- sospensione da qualsiasi gara e/o da qualsiasi attività sportiva per un periodo da uno a sei mesi.
- qualora la sostanza vietata utilizzata sia diversa rispetto a quelle elencate al
precedente paragrafo a):
- divieto a partecipare ad una o più manifestazioni sportive a qualsiasi titolo;
- multa fino ad un importo massimo pari all'equivalente in euro di 100.000 dollari USA;
- sospensione da qualsiasi gara e/o da qualsiasi attività sportiva per un periodo
minimo di due anni. Tuttavia, in base a circostanze specifiche, eccezionali, la
cui determinazione spetta in prima istanza ai competenti organi federali, potrà
essere prevista un'eventuale modifica alla sanzione di due anni.
- In caso di doping intenzionale le sanzioni sono le seguenti:
- qualora la sostanza vietata di cui si è fatto uso sia efedrina, fenilpropanolamina,
pseudoefedrina, caffeina, stricnina o sostanze affini per la struttura chimica alle
suddette:
- divieto di partecipare ad una o più manifestazioni sportive in qualsiasi veste;
- multa fino ad un importo massimo pari all'equivalente in euro di 100.000 dollari USA;
- sospensione da qualsiasi gara e/o da qualsiasi attività sportiva per un periodo
da due a otto anni.
- qualora la sostanza vietata utilizzata sia diversa rispetto a quelle elencate al
precedente paragrafo a) oppure si tratti di reiterazione del medesimo comportamento
(per reiterazione si intende un ulteriore fatto di doping commesso entro un periodo di
tempo di dieci anni successivi al momento in cui la sanzione precedente, in qualsiasi
forma e per qualsiasi motivo, è diventata definitiva):
- sospensione a vita a partecipare a qualsiasi manifestazione sportiva in qualsiasi veste;
- multa fino ad un importo massimo all'equivalente in euro di 1.000.000 dollari USA;
- sospensione da qualsiasi gara e/o da qualsiasi attività sportiva (per un periodo da quattro anni alla sospensione a vita).
- Eventuali casi di doping durante una gara determinano automaticamente l'annullamento
del risultato riportato (con tutte le conseguenze del caso, inclusa la rinuncia ad eventuali
medaglie o premi), a prescindere da eventuali altre sanzioni che possono essere
applicate, fermi restando il disposto di cui al punto 4) del presente articolo.
- In caso di positività al controllo antidoping di un atleta componente di una squadra, è
previsto l’annullamento del risultato della squadra.
- La sanzione per un fatto di doping commesso da un atleta e rilevato in occasione di un
controllo fuori gara dovrà essere analoga a quelle previste nei commi 1 e 2 del presente
articolo.
- Le sanzioni per il traffico di sostanze vietate sono le seguenti:
- In caso di traffico di sostanze vietate, la sanzione prevista è la sospensione a vita dalla
partecipazione a qualsiasi organizzazione, ente, attività o manifestazione sportiva a
qualsiasi titolo. Qualsiasi tentativo di realizzare un traffico di sostanze vietate sarà
perseguito secondo le medesime modalità previste per il compimento del predetto
comportamento.
- Per le persone dichiarate responsabili di traffico di sostanze vietate, l'ignoranza della
natura o della composizione delle sostanze medesime oppure della natura o degli
effetti dei metodi in questione, non costituisce circostanza attenuante oppure motivo di
esonero dalla sanzione.
- Le sanzioni stabilite nel presente regolamento possono essere applicate cumulativamente
nella misura in cui siano compatibili e possono essere accompagnate da misure che
impongono controlli con cadenza regolare oppure senza preavviso, per un determinato
periodo di tempo, dell'atleta che si è reso responsabile del fatto di doping. In linea di
principio una multa non dovrebbe mai sostituire una misura sospensiva ma dovrebbe
integrare tale sanzione.
- Il doping intenzionale può essere dimostrato in qualsiasi modo, ivi inclusa, la presunzione.
- Le prove acquisite in base ai profili metabolici e/o alle rilevazioni del rapporto isotopico
possono essere utilizzate per trarre delle conclusioni definitive per quanto attiene l'uso di
steroidi anabolizzanti androgeni.
- Una concentrazione di epitestosterone nelle urine superiore a 200 nanogrammi per
millilitro sarà oggetto di ulteriori accertamenti approfonditi secondo quanto previsto
dalla lista delle sostanze e dei metodi vietati vigente per il testosterone.
- La buona riuscita oppure il fallimento nell'uso di una sostanza vietata o di un metodo
vietato non è significativo. È sufficiente il ricorso oppure il tentativo di ricorrere alla
sostanza o al metodo vietato per ritenere compiuto il fatto di doping.
- Nel caso in cui siano riscontrati:
- l'uso di un agente mascherante;
- una manovra o manipolazione che possa impedire o falsare qualsiasi controllo di cui
al presente regolamento;
- il rifiuto di sottoporsi a qualsiasi controllo di cui al presente regolamento;
- una caso di doping la cui responsabilità sia imputabile ad un dirigente oppure
all'entourage dell'atleta;
- una complicità oppure altre forme di coinvolgimento in un'azione di doping da parte
di coloro che esercitano una professione medica, farmaceutica o connessa;
- il possesso o la detenzione senza giustificato motivo delle sostanze vietate dal
presente regolamento.
- Ai responsabili dei comportamenti indicati al comma precedente sono applicate
alternativamente o cumulativamente le sanzioni di cui al precedente punto 2), lettera a).
- In caso di reiterazione (per reiterazione si intende un ulteriore fatto di doping commesso
entro un periodo di tempo di dieci anni successivi al momento in cui la sanzione
precedente, in qualsiasi forma e per qualsiasi motivo, è diventata definitiva) si applicano
le sanzioni di cui al punto 2, lettera b).
TITOLO V - Disposizioni finali
Art. 15 - Campo di applicazione
- Le norme del presente Regolamento si applicano nei confronti dei tesserati della
Federazione Italiana Dama. Gli atleti che partecipano a competizioni di calendario
internazionale sono tenuti al rispetto delle regole emanate dalla Federazione Mondiale
Gioco Dama (FMJD) e presso questa possono essere sottoposti a controllo e a giudizio.
La Federazione Mondiale Gioco Dama (FMJD) può disporre anche controlli "out of
competition" nei confronti di atleti tesserati per la Federazione Italiana Dama, e
comminare sanzioni secondo i propri Regolamenti.
- Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si applicano le
norme di cui al Codice Antidoping del Movimento Olimpico.
Art. 16 - Comunicazioni ai mezzi di informazione
- L’emissione di comunicati e notizie relativi ad atti, informazioni, disposizioni,
provvedimenti degli Organismi ed Uffici del C.O.N.I. preposti all’attività antidoping, è
di esclusiva competenza dell’Ufficio Stampa del C.O.N.I. Spetta alla Federazione
Italiana Dama l’emissione di comunicati stampa relativi agli analoghi atti adottati dai
propri organi ed uffici.
All.: Lista delle classi di sostanze vietate e dei metodi proibiti.