Regolamento Arbitrale

CATEGORIE ARBITRALI - NOMINE

Art. 1 - Le categorie arbitrali, in ordine decrescente, sono:

  1. Arbitro Internazionale, nominato dalla Fédération Mondiale du Jeu de Dames, su proposta documentata della Federazione Italiana Dama, nel rispetto del Regolamento Internazionale;
  2. Direttore di Gara, nominato dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Dama, su proposta documentata della Commissione Tecnica Arbitrale, in base a criteri di anzianità nelle categorie arbitrali inferiori, esperienza, capacità e preparazione;
  3. Arbitro FMJD, nominato dalla Fédération Mondiale du Jeu de Dames, su proposta documentata della Federazione Italiana Dama, nel rispetto del Regolamento Internazionale;
  4. Arbitro Nazionale, nominato dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Dama, su proposta documentata della Commissione Tecnica Arbitrale, in base a criteri di anzianità nelle categorie arbitrali inferiori, esperienza, capacità e preparazione;
  5. Arbitro Regionale, nominato dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Dama, su proposta documentata della Commissione Tecnica Arbitrale, in base a criteri di anzianità di almeno un anno solare nella categoria arbitrale inferiore, esperienza, capacità e preparazione;
  6. Arbitro Provinciale, nominato dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Dama su proposta della Commissione Tecnica Arbitrale con allegata la domanda di iscrizione al ruolo arbitrale dell'interessato.

Art. 2 - Non sono ammissibili deroghe alle norme stabilite al precedente punto 1. Eventuali comportamenti diversi costituiranno infrazioni al Regolamento di Giustizia e Disciplina e segnalate al Procuratore Federale per i provvedimenti del caso.

Art. 3 - Gli arbitri di cui alla lettera a) del precedente punto 1 possono arbitrare o dirigere ogni tipo di gara a livello mondiale secondo quanto stabilito dal Regolamento Internazionale e rivestono automaticamente anche la qualifica di cui alla lettera b) del precedente punto 1.
Gli arbitri di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 1 possono arbitrare o dirigere ogni gara a livello nazionale secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 4 - Gli arbitri di cui alla lettera c) del precedente punto 1 possono arbitrare ogni tipo di gara a livello mondiale ed, eventualmente, dirigere alcune gare, secondo quanto stabilito dal Regolamento Internazionale e rivestono automaticamente anche la qualifica di cui alla lettera d) del precedente punto 1.
Gli arbitri di cui alle lettere c) e d) del precedente punto 1 possono arbitrare ogni tipo di gara a livello nazionale ed, eventualmente, dirigere ogni tipo di gara, ad esclusione dei Campionati Italiani di ogni categoria, fatta eccezione per quelli giovanili, con l'autorizzazione scritta del Presidente la Commissione Tecnica Arbitrale.

Art. 5 - Gli arbitri di cui alla lettera e) possono collaborare con gli arbitri di qualifica superiore in ogni tipo di gara, ad eccezione dei Campionati Italiani di ogni categoria, fatta eccezione per quelli giovanili, con l'autorizzazione scritta del Presidente la Commissione Tecnica Arbitrale.

Art. 6 - Gli arbitri di cui alla lettera f) del precedente punto 1 possono collaborare con gli arbitri di qualifica superiore in ogni tipo di gara, ad eccezione dei Campionati Italiani di ogni categoria compresi quelli giovanili.

Art. 7 - Per poter regolarmente arbitrare gli arbitri devono essere in regola con il pagamento della quota per l'anno in corso secondo quanto stabilito nella relativa circolare emanata annualmente dal Consiglio Federale.

Art. 8 - Gli arbitri provinciali non possono avere età inferiore ai 16 anni compiuti; tutti gli altri debbono aver compiuto la maggiore età.

Art. 9 - Gli arbitri di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente punto 1 sono da considerare iscritti, a tutti gli effetti, nel rispettivo ruolo nazionale della Federazione Italiana Dama e sono sempre da intendersi in attività di servizio continuativo, a prescindere dal numero di gare dirette e/o arbitrate.

Art. 10 - Gli arbitri di cui alle lettere e) e f) del precedente punto 1 non sono mai da intendersi in attività di servizio continuativo.

INCOMPATIBILITÀ

Art. 11 - È incompatibile con le cariche federali la qualifica di arbitro qualora detto soggetto sia in attività di servizio continuativo. A livello di cariche sociali l'incompatibilità sussiste nei soli ruoli nazionali. Chiunque venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata decadenza della carica assunta posteriormente.

IMPIEGO E DESIGNAZIONE

Art. 12 - Il numero degli arbitri da impiegare in una gara deve essere commisurato al numero previsto di partecipanti. Di norma dovrebbe essere impiegato un arbitro per ogni gruppo più il direttore di gara.
Il numero degli arbitri da impiegare può essere ridotto, al massimo, di due unità se è prevista l'utilizzazione di un computer.

Art. 13 - La designazione degli arbitri, per ogni tipo di gara, ad esclusione di quelle a carattere sociale e provinciale, è di competenza del Presidente la Commissione Tecnica Arbitrale o, in mancanza di detta Commissione, dal Designatore nominato dal Consiglio Federale.

Art. 14 - Gli organizzatori delle gare che non siano a carattere sociale o provinciale debbono, obbligatoriamente, rivolgersi al Presidente la Commissione Tecnica Arbitrale per richiedere gli arbitri, per posta ordinaria, via fax o per e-mail possibilmente un mese prima della data fissata per la gara.

Art. 15 - La designazione avviene a cura del Presidente la Commissione Tecnica Arbitrale o del Designatore Arbitrale e deve avvenire parimenti per posta ordinaria, via fax o per e-mail all'organizzatore principale della gara.

Art. 16 - Gli arbitri, anche se contattati direttamente dagli organizzatori, dovranno ricevere la stessa comunicazione inviata agli organizzatori dal Presidente la Commissione Tecnica Arbitrale con le stesse modalità (posta ordinaria, via fax, e-mail).

Art. 17 - La designazione degli arbitri (compreso il direttore di gara) per i campionati nazionali è di competenza della Commissione Tecnica Arbitrale.

Art. 18 - La designazione degli arbitri (compreso il direttore di gara) per le gare a carattere internazionale è di competenza del Consiglio Federale, su proposta della Commissione Tecnica Arbitrale, di concerto con la Fédération Mondiale du Jeu de Dames.

DOVERI DEGLI ARBITRI

Art. 19 - Sono sotto la responsabilità dei direttori di gara i quali dovranno trasmettere entro le 24 ore successive al termine del torneo alla Segreteria FID i tabelloni di ogni gruppo e la scheda di gara. Tali documenti sono obbligatori e debbono essere compilati correttamente. La scheda di gara deve comprendere la classifica dei premiati di ogni gruppo ed il referto arbitrale sullo svolgimento della gara.

DIRITTI DEGLI ARBITRI

Art. 20 - Rimborso spese e diarie:

  1. tornei di un giorno - rimborso spese di viaggio FS in 2ª classe; diaria di 30.000 lire; colazione e due pasti;
  2. tornei di due giorni - rimborso spese di viaggio FS in 2ª classe; quattro pasti e un pernottamento comprensivo di colazione; diaria complessiva di 50.000 lire;
  3. tornei di più giorni - rimborso spese di viaggio FS in 2ª classe; diaria di 25.000 lire giornaliere; vitto e alloggio per il periodo necessario.

Eventuali rimborsi per viaggi in prima classe, mezzi propri o aerei debbono essere preventivamente concordati tra arbitri ed organizzatori.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 21 - Il presente Regolamento entra in vigore il 1° settembre 2001 ed abroga e sostituisce tutti i Regolamenti Arbitrali precedenti.