Art. 1
I Sodalizi affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti, delle disposizioni emanate dalla F.I.D., nonchè dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo.
Coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono mantenere in ogni rapporto di natura agonistica ed associativa una condotta
Art. 2
I Sodalizi affiliati, i loro dirigenti, i soci ed i tesserati in genere rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o colpa.
I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società affiliate sono ritenuti corresponsabili fino a prova contraria degli illeciti disciplinari commessi dagli affiliati medesimi.
L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti non può essere invocata a nessun effetto.
Gli atti, le circolari e i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.
Art. 3
Gli affiliati:
La responsabilità oggettiva dell'affiliato sussiste anche nelle ipotesi di violazioni delle norme antidoping da parte di soggetti allo stesso tesserati.
Art. 4
Rispondono di illecito sportivo le persone e i Sodalizi di cui all'art. 1 del presente Regolamento qualora compiano o consentano che altri, a loro nome e nel loro interesse, compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica.
Il dirigente, il socio o il tesserato che comunque abbia, od abbia avuto, rapporti con tesserati o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluni degli atti indicati al comma precedente o, comunque, ne abbia notizia, ha il dovere di informarne immediatamente con ogni mezzo idoneo e, comunque, mediante lettera raccomandata, il Presidente della Federazione, qualunque sia il modo con cui ne sia venuto a conoscenza.
Art. 5
La violazione delle norme federali nonchè degli obblighi di comportamento di cui agli articoli precedenti determina l'applicazione di una delle sanzioni più avanti elencate:
Art. 6
La competenza per l'irrogazione delle sanzioni sopra riportate è attribuita ai seguenti Organi:
Art. 7
Il Giudice Sportivo Unico è organo di giustizia di primo grado con l'esclusivo compito di decidere in ordine agli atti trasmessi dai direttori di gara per l'erogazione delle sanzioni attinenti alla regolarità dello svolgimento delle manifestazioni e del comportamento dei partecipanti.
Art. 8
Le Commissioni di Giustizia e Disciplina e di Appello Federale sono composte dal Presidente più due membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Federale e durano in carica per l'intero ciclo olimpico.
In caso di dimissioni, di impedimento definitivo o di morte di componenti effettivi le Commissioni di disciplina, gli stessi vengono momentaneamente sostituiti con i supplenti della rispettiva Commissione, da scegliersi in ordine di età.
Art. 9
Il Consiglio Federale nomina, inoltre, il Giudice Unico e il Procuratore Federale che durano in carica per l'intero ciclo olimpico.
Le competenze del Giudice Unico sono stabilite al precedente art. 7.
Il Procuratore Federale ha il compito ed il dovere di svolgere le inchieste e le istruttorie:
Il Procuratore Federale si attiva anche d'ufficio, ogni qual volta abbia notizia di violazione alle norme federali.
Art. 10
Il Procuratore Federale, in qualunque momento dell'istruttoria, nei casi particolare gravità, contestualmente al deferimento nei confronti di singoli tesserati o Sadalizi, può disporre con provvedimento motivato la "sospensione cautelativa" dell'incolpato, in attesa della pronuncia della Commissione di Giustizia e Disciplina, che in tal caso dovrà riunirsi entro 30 giorni dalla comunicazione del deferimento.
La "sospensione cautelare" avrà durata sino alla pronuncia della Commissione di Giustizia e Disciplina.
Il Procuratore Federale, acquisendo gli atti di accusa, può ordinare l'esibizione di qualunque atto o documento risulti necessario per l'indagine e può convocare ed ascoltare testimoni e l'incolpato.
Il Procuratore Federale, espletate le indagini, procede alla archiviazione della denuncia, oppure formula alla Commissione di Giustizia e Disciplina richiesta di apertura del procedimento disciplinare.
Il deferimento deve esporre dettagliatamente i fatti da contestare, le norme che si ritengono violate nonchè i testi da chiamare in giudizio.
Il Procuratore Federale interviene nei due gradi di giudizio illustrando le proprie conclusioni, formula le relative richieste sanzionatorie ed ha il diritto di replicare e di chiedere che siano rivolte determinate domande all'incolpato.
Art. 11
La Commissione di Giustizia e Disciplina, nel caso non dovesse rilevare nei fatti denunciati violazioni a quanto previsto dall'art. 1, dichiara il non luogo a procedere dandone comunicazione al Procuratore Federale, il quale può impugnare, entro 15 giorni dalla comunicazione, tale decisione presso la Commissione di Appello Federale, che procederà ai sensi dell'art. 41, ottavo comma, lettera c).
Art. 12
Il Procuratore Federale ogni qual volta venga a conoscenza dei fatti che possano costituire violazioni ai doveri di cui all'art. 1, avvia le indagini preliminari sui fatti medesimi.
Nell'ipotesi in cui i fatti stessi non si rilevino manifestamente infondati, il Procuratore Federale promuove l'azione disciplinare contestando formalmente i fatti addebitati all'incolpato.
La contestazione deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'indicazione specifica dei fatti contestati in modo da consentire all'incolpato la pienezza del diritto di controdedurre.
All'uopo la contestazione deve contenere il termine non inferiore a 10 giorni entro il quale l'incolpato può fornire direttamente, o per tramite di un difensore munito di delega, le controdeduzioni.
L'incolpato deve dichiarare il luogo nel quale intende ricevere ogni comunicazione relativa al giudizio, in carenza vale la residenza risultante presso la segreteria F.I.D.
Art. 13
Il Presidente della Commissione di Giustizia e Disciplina, ricevuta la richiesta del Procuratore Federale, provvede alla convocazione dell'incolpato innanzi alla Commissione stessa con atto contenente la contestazione definitiva, l'invito a nominarsi un difensore e l'indicazione dei testi.
Il termine a comparire innanzi la Commissione non potrà essere inferiore a 15 giorni.
Il Presidente provvede altresì alla nomina, facoltativa, di un relatore.
Il provvedimento di fissazione della seduta viene immediatamente comunicato al Procuratore Federale, parte necessaria del provvedimento.
L'incolpato può prendere visione di tutti gli atti del procedimento ed estrarre copia fino al giorno precedente la seduta.
È fatta salva, altresì, la facoltà del Procuratore Federale e dell'incolpato di presentare, entro lo stesso termine, memorie e documenti in duplice copia, di cui una viene consegnata dalla Commissione all'altra parte.
Art. 14
La Commissione di Giustizia e Disciplina può acquisire documenti, richiedere informazioni scritte agli organi della F.I.D. ed alle parti, nonchè sentire nel corso della seduta le parti stesse od altri soggetti che possono portare un contributo all'accertamento dei fatti.
Art. 15
L'incolpato è libero di scegliere la propria linea difensiva, anche non presentandosi alle convocazioni.
Gli altri tesserati F.I.D., invece, sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed alle richieste degli Organi di disciplina e la mancata presentazione o risposta senza giustificato motivo costituisce infrazione disciplinare.
Art. 16
Le Commissioni di Giustizia e Disciplina e di Appello Federale deliberano a maggioranza relativa e redigono per iscritto la decisione depositandola presso la Segreteria Generale, entro 5 giorni.
Ove sia stata disposta la sospensione cautelativa, questa viene meno il giorno stesso della decisione della Commissione di Giustizia e Disciplina.
Il periodo di sospensione cautelativa effettivamente scontato viene scomputato dal periodo della sospensione definitiva.
Le riunioni delle Commissioni giudicanti sono valide con la presenza di 3 membri.
Art. 17
Tutte le decisioni degli Organi di Giustizia sono comunicate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a cura della Segreteria Generale entro 5 giorni dal deposito di cui all'articolo precedente:
Art. 18
Avverso la decisione possono proporre appello alla Commissione di Appello Federale, nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, il soggetto sanzionato ed il Procuratore Federale.
Se appella solo il soggetto sanzionato la Commissione di Appello Federale incontra il limite del divieto della reformatio in peius, senza possibilità di aumentare la pena, mentre se appellante è il solo Procuratore Federale può operare contra rerum.
Art. 19
Tutte le decisioni pronunciate dagli Organi di Giustizia federale sono esecutive anche se, in virtù delle norme regolamentari, esse non sono ancora passate in giudicato.
La presentazione o la pendenza di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della decisione.
L'Organo competente a decidere sul gravame, peraltro ove sussistano circostanze particolarmente gravi, può disporre la sospensione dell'esecuzione.
In caso di riforma o di annullamento della decisione impugnata, i provvedimenti già eseguiti interamente o parzialmente si intendono revocati.
Tutte le decisioni degli Organi di Giustizia e Disciplina devono essere pubblicate sull'Organo ufficiale della Federazione "Damasport".
La riforma di un provvedimento impugnato non ha effetti retroattivi.
Se le sanzioni sono già state scontate viene data notizia della riforma ed avrà effetto ai soli fini della recidiva.
Art. 20
La Commissione di Appello Federale decide in base agli atti acquisiti nel procedimento di 1° grado.
Le parti ed il Procuratore Federale possono proporre nuove prove o richiedere ulteriori accertamenti unicamente quando la loro necessità sia emersa successivamente al giudizio di 1° grado.
La decisione della Commissione di Appello Federale è definitiva e viene notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a cura della Segreteria Generale entro 10 giorni:
Art. 21
Gli appelli devono esporre, a pena di inammissibilità, i motivi di censura in fatto e/o in diritto della decisione impugnata.
Art. 22
Le sentenze impugnabili per revisione sono soltanto quelle divenute irrevocabili per qualunque causa (per essere stati esperiti i mezzi di impugnazione previsti nel presente regolamento o per scadenza dei termini per ricorrere in appello).
Si può proporre la revisione:
Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono a pena di inammissibilità della domanda essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto con una delle seguenti formule: assoluzione o non doversi procedere anche se per estinzione del reato.
La revisione non è pertanto ammissibile per conseguire risultati minori, quali l'esclusione di aggravanti o la modifica qualitativa o quantitativa della pena.
È esperibile, infine, senza limiti di tempo.
La domanda deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano o deve essere presentata unitamente a eventuali atti e documenti presso la Commissione di Appello Federale.
Quando la richiesta è proposta fuori dai casi previsti ovvero risulti manifestamente infondata, la Commissione di Appello Federale dichiara la inammissibilità della richiesta stessa.
La Commissione di Appello Federale può in qualunque momento disporre con ordinanza la sospensione dell'esecuzione della sanzione.
In caso di accoglimento della richiesta di revisione la Commissione di Appello Federale revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo.
Non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.
Art. 23
Può essere ricusato un componente degli Organi di Giustizia federali nei seguenti casi:
Il ricorso per ricusazione, contenente i motivi specifici e di mezzi di prova, deve essere proposto non appena l'interessato viene a conoscenza dei nominativi che fanno parte dell'Organo giudicante e, comunque, non oltre 10 giorni prima dell'inizio della discussione processuale.
Il ricorso per ricusazione sospende il relativo procedimento.
Sulla ricusazione decide:
La decisione dovrà essere adottata entro 15 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.
La decisione, pronunciata dopo aver ascoltato il giudice ricusato ed assunte se del caso le prove offerte, non è impugnabile e in caso di accoglimento del ricorso dovrà indicare il nominativo del giudice supplente che deve sostituire quello ricusato.
Ove non sia possibile, a causa della ricusazione di un numero tale di membri di una Commissione da impedire la costituzione di un collegio composto da 3 membri il Consiglio Federale, su segnalazione del Presidente della Commissione interessata, provvederà a nominare uno o più membri per consentire la formazione dell'Organo giudicante.
Il nuovo membro resterà in carica per l'esame del solo caso di cui alla ricusazione.
Il Giudice Unico nei casi alle lettere sub a), b) e c) ha l'obbligo di astenersi.
Art. 24
Il tesserato o il sodalizio che dopo essere stati sanzionati per una qualsiasi violazione ne commettessero altre, soggiacciono ad un aggravamento della sanzione in relazione alle seguenti fattispecie:
Art. 25
Il sodalizio o il tesserato che compia atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni è punito se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica con sanzione meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata.
In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o del responsabile dell'infrazione e la particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
Art. 26
Nel caso di concorso di una o più circostanze aggravanti, l'organo giudicante può limitarsi ad applicare un aumento di sanzione oppure, valutata la gravità o pericolosità del fatto, può irrogare una sanzione disciplinare che non potrà essere comunque superiore al doppio della sanzione massima prevista.
Art. 27
La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
Art. 28
Nel caso di concorso di una o più circostanze attenuanti, l'organo giudicante può limitarsi ad apportare una diminuzione di sanzione oppure, valutata l'incidenza dell'attenuante sulla gravità e pericolosità del fatto commesso, può irrogare una sanzione disciplinare minore a quella prevista per quel tipo di infrazione.
Art. 29
Art. 30
L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti.
Art. 31
Le sanzioni hanno effetto dal momento in cui l'interessato ne viene a conoscenza mediante il ricevimento della decisione.
Nel caso di comminazione del provvedimento della sospensione, il tesserato è obbligato a non svolgere alcuna attività in gare sia in Italia che all'estero.
Nel caso in cui il sanzionato non dovesse rispettare la decisione disciplinare, incorrerà in un nuovo procedimento disciplinare con l'aggravante della recidiva.
Art. 32
Le infrazioni nelle quali si ravvisano gli estremi dell'illecito sportivo si prescrivono in 5 anni.
Tutte le altre infrazioni cadono in prescrizione dopo 2 anni.
Art. 33
La grazia presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata e trattasi di un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato soggetto.
Competente alla concessione della grazia è il Presidente Federale.
Deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata, dopo di che il provvedimento di clemenza potrà condonare in tutto o in parte la sanzione residua, ovvero potrà commutarla in altra più lieve.
Il provvedimento può essere adottato solo a domanda scritta e per raccomandata con avviso di ricevimento dell'interessato, indirizzata al Presidente Federale dopo che è stata scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione e restano comunque impregiudicati i riflessi delle sanzioni agli effetti dell'art. 3 lettera c) del DPR 157/86.
Art. 34
L'amnistia è un provvedimento generale con cui la F.I.D. provvede ad estinguere l'infrazione e nel caso in cui vi sia stata condanna passata in giudicato fa cessare l'esecuzione della sanzione.
La competenza alla concessione dell'amnistia spetta al Consiglio Federale, il quale è tenuto ad indicare la data di decorrenza dell'amnistia stessa.
Per i giudizi in corso di svolgimento, per infrazioni coperte dall'amnistia, l'organo giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.
In caso di amnistia restano impregiudicati i riflessi delle sanzioni agli effetti dell'art. 3 lettera c) del DPR 157/86.
L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.
Non si applica ai recidivi e nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.
L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
Art. 35
L'indulto, al pari dell'amnistia, è un provvedimento di carattere generale ed opera esclusivamente sulla pena principale, la quale può venire in tutto od in parte condonata ovvero commutata in altra specie di pena.
L'indulto non estingue le pene accessorie e non presuppone una condanna irrevocabile.
La sua efficacia è di regola circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data di deliberazione del Consiglio Federale, che è l'organo competente alla promulgazione.
L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva.
Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta dopo aver cumulato le sanzioni.
Anche per l'indulto restano impregiudicati i riflessi delle sanzioni agli effetti dell'art. 3 lettera c) del DPR 157/86.
Art. 36
Per le decisioni che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federale, un tesserato o un Sodalizio può richiedere la formazione di un collegio arbitrale dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata alla controparte.
La comunicazione deve determinare l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono affidare al collegio arbitrale e deve contenere l'indicazione delle generalità dell'arbitro prescelto (che deve contestualmente dichiarare di accettare l'incarico) con l'invito all'altra parte a procedere alla designazione del proprio arbitro entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.
La controparte, nell'atto di designazione del proprio arbitro che deve essere parimenti comunicato a mezzo lettera raccomandata alla parte proponente (con accettazione contestuale dell'aribtro designato), puņ integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni.
La parte proponente nella comunicazione di cui sopra è tenuta altresì ad indicare uno o più nomi di membri componenti gli organi delle Commissioni di giustizia federali per l'incarico di Presidente del Collegio.
Altrettanto dovrà fare la controparte in occasione dell'atto di nomina del proprio arbitro.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 24.
In caso di disaccordo la nomina del Presidente è demandata al Presidente della Commissione di Giustizia e Disciplina.
Il Presidente della Commissione di Giustizia e Disciplina provvederà inoltre a nominare d'ufficio anche gli arbitri della parte che non avesse provveduto alla designazione.
Le funzioni di Segretario del Collegio saranno espletate da uno degli arbitri, su incarico del Presidente.
I membri del Collegio arbitrale nominati dalle parti debbono essere scelti fra persone che abbiano i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 38 dello Statuto federale.
Le parti possono farsi assistere da un legale o persona di fiducia munita di delega.
Il Collegio dovrà decidere la controversia compiendo tutti gli atti d'istruzione necessari e dovrà emettere il lodo entro 60 giorni dalla data di nomina del Presidente del Collegio.
Il lodo è deliberato a semplice maggioranza.
Il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti; è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purchè si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
La motivazione deve essere depositata presso la Segreteria Generale della Federazione, che ne informerà il Consiglio Federale alla prima riunione, nei 15 giorni successivi a cura del Presidente e dell'estensore indicato nel dispositivo.
Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni di uno o più componenti del Collegio, la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina entro 30 giorni dalla indisponibilità dell'arbitro e ciò non comporterà il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.
Le dimissioni pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo non esplicano nessuna efficacia sulla decisione stessa.
L'incarico di membro del Collegio arbitrale - ad eccezione del Presidente - si intende conferito a titolo oneroso e le relative spese sono a carico della parte soccombente.
Il rimborso delle spese per l'eventuale legale o rappresentante della parte debbono essere richieste e quantificate in sede di conclusioni e poste nel dispositivo del lodo a carico della parte soccombente nella misura che verrà stabilita dal Collegio arbitrale.
Del lodo viene data tempestiva comunicazione ufficiale alle parti dalla Segreteria F.I.D.
La parte soccombente è tenuta ad adempiere nel termine stabilito dal lodo o, in mancanza, nei 30 giorni successivi alla data di comunicazione del lodo.
In caso di mancata esecuzione volontaria, la parte inadempiente sarà passibile di provvedimenti disciplinari.
Art. 37
Il Giudice Unico, nominato dal Consiglio Federale, dura in carica per un quadriennio olimpico ed è competente a giudicare sulle infrazioni commesse dai tesserati con stretto riferimento a norme o regolamenti di carattere tecnico commesse durante o in occasione di manifestazioni sportive disputate sotto l'egida della F.I.D. e portate a sua conoscenza a seguito di referti dei Direttori di Gara.
Egli quindi deve esaminare tali atti ed a tal fine espleta le istruttorie che dovesse ritenere opportune.
La decisione del Giudice Unico viene notificata alle parti per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve essere comunicata per raccomandata al Presidente Federale, alla Segreteria Generale, al Comitato o Delegato Regionale, al Comitato o Delegato Provinciale, alla Commissione Tecnica Arbitrale, al Sodalizio di appartenenza del tesserato.
Avverso le decisioni del Giudice Unico è competente a decidere la Commissione di Giustizia e Disciplina.
Art. 38
Nel caso in cui il Giudice Unico dovesse rilevare da documenti in suo possesso l'emergere di infrazioni aventi rilevanza disciplinare, deve immediatamente trasmettere gli atti al Procuratore Federale, per il seguito di competenza di quest'ultimo.
Art. 39
Nel computo dei termini non si comprende il giorno iniziale di decorrenza; si computa invece quello finale.
Il termine cadente in giorno di sabato o festivo è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Tutti i termini stabiliti nel presente Regolamento sono perentori.
Art. 40
Sono legittimati ad instaurare procedimento mediante presentazione di reclamo ai sensi degli articoli precedenti i Sodalizi regolarmente affiliati, i loro dirigenti e i tesserati in genere che si ritengono lesi nei propri diritti.
È inoltre legittimato a proporre ricorso d'ufficio il Procuratore Federale quando lo ritiene opportuno.
Per presentare reclamo occorre esservi interesse diretto.
La Federazione è sempre titolare di interesse diretto.
Quando si reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto i tesserati partecipanti alla manifestazione e la F.I.D.
Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse per un miglior piazzamento nella manifestazione stessa.
Tutti gli esposti o i reclami, sia in primo grado che in appello devono essere spediti con le motivazioni agli Organi competenti nei termini fissati ed a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
I reclami redatti in forma assolutamente generica sono dichiarati inammissibili.
Copia dei motivi degli esposti e dei reclami deve essere spedita contestualmente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla eventuale controparte, pena l'inammissibilità del gravame.
La controparte ha diritto di inviare proprie controdeduzioni entro 7 giorni dalla data di ricevimento della copia dei motivi dell'esposto o del reclamo, spedendone copia, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anche al reclamante.
I reclami devono essere accompagnati dalla relativa tassa.
Nel caso di mancato invio della tassa e sempre che i termini non siano decorsi, l'Organo cui è stato proposto il reclamo deve far regolarizzare il versamento entro i limiti suddetti, trascorsi inutilmente i quali il reclamo non potrà essere preso in esame.
La F.I.D. è sempre esonerata dal versamento della tassa di reclamo.
L'inosservanza di quanto previsto nel presente articolo costituisce motivo di inammissibilità del reclamo.
La rinunzia o il ritiro dell'esposto o del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo.
Le eventuali tasse per reclami accolti, anche parzialmente, sono restituite; vengono invece incamerate in ogni altro caso dalla F.I.D.
A carico della parte soccombente, l'Organo che ha emesso la decisione può porre le spese del procedimento nonchè le eventuali spese di legali, ove richieste dalla controparte.
Art. 41
Il Presidente di ciascun Organo collegiale dirige la riunione e regola la discussione: in caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
In caso di parità di voti, prevale la decisione di chi presiede il Collegio.
Le decisioni di tutti gli Organi della Giustizia federale devono essere congruamente motivate.
I Sodalizi ed i tesserati possono farsi assistere da persone di loro fiducia, munite di delega.
Non è comunque ammessa l'assistenza di più di un rappresentante per parte.
Le persone che ricoprono cariche federali, compresi i Presidenti dei Sodalizi, e gli arbitri in attività non possono assumere incarichi di rappresentanza od assistenza in procedimenti che si svolgono dinanzi agli Organi di Giustizia.
È fatto divieto di diffondere o di dare comunque notorietà, direttamente od indirettamente, in tutto o in parte, a documenti, atti, memorie, che riguardino procedimenti disciplinari in corso, fino a che non sia intervenuta decisine definitiva.
Nei procedimenti di appello non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, debbono essere rigettate d'ufficio.
Gli Organi di appello:
Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di 1° grado.
Nei procedimenti per revisione si applicano, in quanto compatibili, le stesse norme procedurali.
Pregiudizialmente alla decisione di merito, l'Organo investito della revisione si pronuncia sull'ammissibilità del procedimento.
Art. 42
Tutti i tesserati e i Sodalizi affiliati alla F.I.D. sono obbligati al rispetto ed alla esecuzione delle decisioni disciplinari.
Gli adempimenti a cura della Direzione di Gara o della Giuria di Gara nonchè
le principali infrazioni e sanzioni sono previste nelle tabelle sottostanti
formanti parte integrante del presente Regolamento.
Per quanto non previsto si fa comunque obbligo agli Arbitri di segnalare
qualsiasi avvenimento non regolamentare accaduto durante una manifestazione
nella Scheda di Gara.
In caso di infrazioni concernenti l'antidoping si rinvia al relativo
regolamento.
Si precisa inoltre che le sanzioni comminate per fatti connessi al doping
hanno efficacia presso tutte le Federazioni Sportive.
La Procura Federale deve collaborare con quella del C.O.N.I., informandola
di ogni notizia di reato in materia.
| Sanzioni e competenze per le infrazioni commesse da giocatori |
| Sanzioni e competenze per le infrazioni commesse da arbitri |
| Sanzioni e competenze per le infrazioni commesse da sodalizi |
| Sanzioni e competenze per le infrazioni commesse da tesserati |