Art. 1 - Costituzione e disciplina
La Federazione Italiana Dama (F.I.D.) è costituita, nel rispetto dell’art.1
dello Statuto Federale, dall’insieme delle Associazioni, Società ed Enti
sportivi che di seguito saranno indicati semplicemente come "Sodalizi" o "Affiliati".
L’attività della F.I.D. è disciplinata dallo Statuto e dai Regolamenti
Federali, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della
Federation Mondial du Jeu Dames (F.M.J.D).
Art. 2 - Organizzazione
La F.I.D. realizza le proprie finalità istituzionali attraverso gli Organi
direttivi, di giustizia, tecnici di sorveglianza e di controllo, indicati dallo
Statuto Federale e dal presente Regolamento Organico.
Gli Organi Federali sono:
a) gli Organi Federali Centrali;
b) gli Organi Federali Periferici;
c) gli Organi di Giustizia Sportiva.
I componenti degli Organi Federali possono essere eletti o nominati.
Fa parte, inoltre, dell’organizzazione della F.I.D. la Segreteria Federale.
Capo I - Requisiti di eleggibilità e candidature
Art. 3 - Eleggibilità
Possono essere eletti alle cariche federali solo i candidati che siano in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 40 dello Statuto.
Art. 4 - Candidature alle cariche elettive
In tutte le Assemblee Federali i voti di preferenza espressi per chi non sia candidato, come di seguito previsto, non possono essere attribuiti.
Il tesserato, che sia in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all’art. 40 dello Statuto e che intenda concorrere a rivestire cariche federali elettive, deve porre la propria formale candidatura.
La candidatura si pone per iscritto, indicando specificatamente la carica (o le cariche) per la quale ci si intende candidare e dichiarando, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti prescritti pena la irricevibilità della candidatura.
Una persona che ne abbia i requisiti può candidarsi a più cariche Federali, fermo restando che per la carica di Consigliere Federale può candidarsi in una sola categoria.
Le candidature alle cariche federali centrali o periferiche debbono pervenire, nei termini previsti dall’art. 39 dello Statuto, alla Segreteria della F.I.D., se trattasi di carica centrale, o rispettivamente ai Comitati Regionali o Provinciali se trattasi di carica periferica, tramite raccomandata; in ogni caso farà fede il timbro postale di spedizione.
I membri uscenti di qualsiasi Organo centrale e periferico che intendano nuovamente candidarsi per la stessa carica, sono in ogni caso tenuti a presentare la propria formale candidatura all’organo preposto.
Il rispetto del termine di deposito della candidatura è condizione di ammissibilità della stessa.
Art. 5 - Verifica delle candidature
La verifica delle candidature alla Presidenza Federale e a tutte le altre cariche centrali e periferiche è demandata al Segretario Generale della Federazione che ha il compito di:
Il Segretario Generale dovrà procedere alle verifiche di cui al comma precedente nelle 48 ore successive al ricevimento delle candidature e/o delle dichiarazioni di preferenza.
Le eventuali irregolarità che implicano nullità delle candidature o delle dichiarazioni di preferenza debbono essere comunicate per telegramma, entro le ventiquattro ore successive alla chiusura dei lavori, agli interessati i quali potranno ricorrere entro le successive quarantotto ore al Presidente della Commissione Federale d’Appello, il quale deciderà in via d’urgenza, inappellabilmente, e darà comunicazione della decisione entro i successivi cinque giorni agli interessati ed alla Segreteria Federale.
Art. 6 - Compilazione delle liste elettorali
Scaduti i termini prescritti, una volta espletate le formalità previste dal precedente art. 5, il Segretario Generale della F.I.D. provvede alla compilazione delle liste elettorali suddivise per cariche elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico.
Delle candidature alla carica di Consigliere Federale il Segretario Generale della F.I.D. provvede a compilare tre distinte liste relative rispettivamente ai candidati Consiglieri dei Sodalizi, Giocatori e Istruttori.
Il Segretario Generale provvede a rendere pubbliche le liste predette con comunicati ufficiali o con altri mezzi idonei per darne la maggior divulgazione possibile.
Analoghe procedure devono essere seguite a cura dei Comitati Regionali e Provinciali nei casi di elezioni a cariche periferiche.
Le liste aggiornate e definitive verranno consegnate al Presidente dell’Assemblea, il quale ne darà lettura in aula.
Copie degli elenchi dovranno essere esposte nella sala del Seggio per tutto il periodo della votazione.
Art. 7 - Documentazione dei requisiti di eleggibilità
Entro trenta giorni dalla elezione l’interessato deve regolarizzare il deposito, presso la Segreteria competente (Federale, Regionale, Provinciale), dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dal precedente art.3 per la eleggibilità o delle idonee dichiarazioni sostitutive.
Chi già ricopre una carica federale elettiva è esentato dal predetto deposito.
Art. 8 - Incompatibilità
Le incompatibilità ad accedere alle cariche federali sono quelle tassativamente previste dall’art. 41 dello Statuto.
Art. 9 - Accertamento delle ineleggibilità e incompatibilità
L’accertamento delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, di cui agli artt. 40 e 41 dello Statuto, è di competenza della Corte Federale d’Appello, che procede:
Il dirigente interessato ha diritto di essere sentito personalmente.
Capo II - Accettazione, rinuncia, opzione
Art. 10 - Accettazione di nomina e rinuncia
L’accettazione tacita di una nomina o di una elezione si ha con la partecipazione ad una seduta dell’organo collegiale, di cui l’accettante sia entrato a far parte.
In mancanza di accettazione scritta dell’elezione o della nomina ed in mancanza di partecipazione alle prime due riunioni dell’organo collegiale di cui l’eletto o il nominato sia entrato a far parte, si considera verificata la rinuncia tacita ed il Presidente provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione.
Art. 11 - Comunicazione del domicilio
Ogni componente degli organi collegiali deve con sollecitudine comunicare al Segretario Generale il domicilio, il numero di fax , la e-mail, ed il numero di telefono ove intende che gli vengano inviate le comunicazioni.
In difetto, le comunicazioni vengono inviate al domicilio, al numero di fax, alla e-mail o al numero di telefono risultanti alla Segreteria.
Con analoga sollecitudine il componente degli organi collegiali deve provvedere in caso di variazione dei dati suddetti.
Art. 12 - Esercizio del diritto di opzione
L’eletto a più cariche federali, entro quindici giorni dal momento in cui è sorta l’incompatibilità dovrà optare per una di esse e non potrà prendere possesso di alcuna carica se non dopo aver esercitato l’opzione.
La dichiarazione di opzione dovrà essere presentata per iscritto alla Segreteria Federale, oppure resa nel verbale della prima riunione, successiva all’elezione, dell’Organo di cui si accetta la carica.
Il mancato esercizio dell’opzione costituisce automatica ed immediata causa di decadenza dalla carica assunta posteriormente.
Capo III - Durata delle cariche, decadenza, dimissioni
Art. 13 - Durata delle cariche
I componenti gli Organi elettivi, centrali e periferici, durano in carica un quadriennio olimpico, così come i componenti gli Organi di Giustizia Sportiva, e possono essere rieletti.
I componenti gli Organi centrali e periferici eletti dall’Assemblea Straordinaria nel corso del quadriennio olimpico, in conseguenza di intervenute decadenze o di necessarie integrazioni, durano in carica sino alla scadenza del quadriennio stesso.
I componenti le Commissioni ed i Delegati Regionali e provinciali durano in carica un quadriennio olimpico e possono essere confermati.
Art. 14 - Decadenza
Decadono d’ufficio senza alcuna formalità:
I singoli componenti degli Organi Federali elettivi decadono:
La decadenza dei singoli componenti è dichiarata dall’Organo di appartenenza; avverso detta dichiarazione l’interessato può proporre ricorso alla Corte Federale d’Appello, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione del provvedimento.
Qualora sia indispensabile per il funzionamento di una Commissione o di una Delegazione periferica, il Consiglio Federale può procedere, con provvedimento motivato, alla sostituzione di qualsiasi componente degli stessi di ufficio o su proposta del Presidente della Commissione.
I dirigenti eletti o nominati in sostituzione di quelli decaduti restano in carica per il periodo necessario al completamento del quadriennio o del biennio rispettivamente previsto per la durata dell’organismo di appartenenza.
Art. 15 - Giustificazione delle assenze alle riunioni degli organi collegiali
La giustificazione delle assenze alle riunioni degli Organi collegiali deve essere inviata per atto scritto o per fax al Presidente e pervenire prima che si concluda la riunione dell’Organo collegiale; altrimenti l’assenza viene ritenuta ingiustificata, salvo casi eccezionali di impedimento o grave difficoltà nell’invio della giustificazione, da valutarsi caso per caso.
La valutazione della giustificazione è fatta discrezionalmente da chi presiede la riunione e ne viene dato atto nel verbale della riunione stessa.
Art. 16 - Dimissioni: forma e comunicazione
Le dimissioni del Presidente o dei Vice Presidenti sono comunicate per iscritto a tutti gli altri componenti del Consiglio Federale e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Esse possono anche essere raccolte nel verbale di una riunione del Consiglio Federale.
Le dimissioni da ogni altra carica debbono essere comunicate per iscritto al Presidente della Federazione e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente della Federazione provvede a darne comunicazione e ad assumere le conseguenti iniziative.
Le dimissioni sono revocabili sino alla loro presa d’atto da parte del Consiglio Federale, salvo il caso in cui determinino decadenza degli Organi Federali art. 20 e 24 dello Statuto.
Art. 17 - Presa d’atto delle dimissioni
Quando il Consiglio Federale è convocato per la presa d’atto delle dimissioni delibera sull’accettazione o sulla reiezione delle stesse, salvo il caso di dimissioni irrevocabili a sensi dell’art. 24 dello Statuto Federale.
In caso di reiezione il Consiglio Federale demanda al Presidente della Federazione la trasmissione di una lettera al dimissionario con invito a recedere dalle dimissioni rese; in caso di persistenza delle dimissioni, nella riunione successiva, il Consiglio Federale delibera l’accettazione.
In caso di accettazione il Consiglio Federale demanda al Presidente della Federazione di darne comunicazione al dimissionario e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ove assente alla riunione, e di assumere le conseguenti iniziative.
Art. 18 - Separazione dei Poteri
Gli Organi di Controllo e di Giustizia e Disciplina sono autonomi ed indipendenti dagli Organi del potere esecutivo.
La decadenza, per qualsiasi motivo, del Consiglio Federale non si estende agli Organi di Controllo e di Giustizia e Disciplina, che restano in carica fino al termine del quadriennio olimpico nel quale sono stati eletti o nominati.
I componenti degli Organi di Controllo e di Giustizia e Disciplina non possono essere rimossi dall’incarico o sostituiti se non per dimissioni o per dichiarata impossibilità all’ulteriore esercizio delle loro funzioni.
Art. 19 - Conflitti di competenza
I conflitti di competenza fra Organi Federali sono risolti dalla Corte Federale d’Appello secondo le procedure previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva.
Art. 20 - Funzionamento
Le riunioni degli Organi Collegiali sono convocate dal loro Presidente o da chi ne fa le veci.
Gli Organi Collegiali elettivi devono, peraltro, essere convocati in via straordinaria quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti, escluso il Presidente.
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
Ad eccezione delle Assemblee non sono ammesse deleghe.
Le deliberazioni richiedono, per essere approvate, il voto favorevole della maggioranza dei presenti; con voto palese, in caso di parità decide il voto di chi presiede la riunione.
Le votazioni avvengono per appello nominale, salvo che per le elezioni o le nomine, ovvero qualora la natura degli argomenti lo richieda, nel qual caso si adotta lo scrutinio segreto.
Art. 21 - Principio della proroga
La continuità dell’amministrazione della Federazione deve essere sempre assicurata.
Nel caso di decadenza di un Organo, lo stesso resterà in carica per l’ordinaria amministrazione, a norma di Statuto e del presente Regolamento, fino al rinnovo delle cariche.
Nel caso di vacanza anche non contemporanea della metà più uno dei Consiglieri, rimane in carica per l’ordinaria amministrazione il solo Presidente.
Art. 22 – Decentramento
L’organizzazione federale, ai fini della più efficace funzionalità, è decentrata secondo le norme dello Statuto Federale e del presente regolamento.
Art. 23 - Attività sportiva
Svolge attività sportiva, sia essa agonistica che amatoriale, ed in conseguenza acquisisce il diritto di voto previsto dall’art. 17 dello Statuto Federale, il sodalizio che attraverso i suoi tesserati, nella stagione sportiva compresa nell’arco dei 12 mesi antecedenti la data di celebrazione dell’assemblea, abbia partecipato a qualsiasi campionato, gare individuali e/o a squadre iscritte nei calendari ufficiali della F.I.D..
La F.I.D. è titolare del diritto di controllo sulla regolarità delle suddette manifestazioni e sulla effettiva partecipazione dei tesserati alle stesse, senza che vi siano state rinunce, sia pure parziali, durante il loro svolgimento.
Art. 24 - Partecipazione alle gare
A tutti i Campionati Italiani individuali organizzati dalla F.I.D. possono partecipare solamente i Tesserati Agonisti della stessa, che siano in possesso di cittadinanza italiana, in regola con il tesseramento ed in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalle normative federali. Ai Campionati a squadre possono altresì partecipare i cittadini stranieri residenti in Italia che siano Tesserati Agonisti della F.I.D., in regola con il tesseramento e comunque in numero limitato nel massimo di un componente per squadra.
A tutti i Tornei e altre Gare organizzati o comunque patrocinati dalla F.I.D., con esclusione ovviamente dei Campionati di cui al precedente comma, possono partecipare tutti i Tesserati della F.I.D.. Ai Tornei e Gare a carattere Internazionale possono altresì partecipare, in formazioni rappresentative di Società o Federazioni straniere, sempre nel rispetto delle normative dettate dalla F.I.D., i Tesserati delle Federazioni estere affiliate alla FMJD.
Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei rapporti con la Repubblica di San Marino espressamente regolamentati con apposito accordo bilaterale.
La partecipazione alle gare, in presenza degli altri requisiti previsti dallo Statuto, dal presente Regolamento, dagli altri Regolamenti Federali e dalle Delibere del Consiglio Federale, è regolata dal tipo di Tessera Federale di cui sia in possesso il Tesserato.
Art. 25 - Responsabilità
Dei fatti illeciti e delle irregolarità compiute nel corso di una gara organizzata o patrocinata dalla F.I.D. da parte di uno o più tesserati partecipanti in rappresentanza del proprio Sodalizio di appartenenza e sanzionati dagli Organi disciplinari della F.I.D., rispondono anche i Sodalizi interessati.
Art. 26 - Squadre e rappresentative nazionali
Delle squadre e delle rappresentative nazionali italiane potranno far parte esclusivamente Tesserati della F.I.D., in possesso della tessera agonistica federale ed in regola con il tesseramento, che godano della cittadinanza italiana, che non abbiano subito sanzioni disciplinari attinenti l’etica del gioco e il regolamento antidoping e che non abbiano carichi pendenti attinenti questioni di tale natura e che non stiano scontando un periodo di squalifica o di inibizione.
Art. 27– Titolo di Nazionale
Il titolo di "Nazionale" spetta di diritto e viene attribuito dal C.F., con propria delibera, a tutti i giocatori che siano stati selezionati ed inviati dalla F.I.D. a rappresentare la Nazionale italiana in Campionati del Mondo, Olimpiadi, Campionati Europei o altri tornei internazionali espressamente riconosciuti dalla F.I.D. stessa.
Ai giocatori che hanno fatto parte della squadra nazionale italiana viene attribuito dal C.F., con propria delibera, il titolo di Nazionale di categoria.
Il carattere di ufficialità della rappresentanza deve essere deliberato formalmente dal C.F. prima della convocazione.
Art. 28 – Titolo di Campione d’Italia
Il titolo di Campione d’Italia verrà attribuito ai Sodalizi e ai giocatori che ne avranno diritto secondo le disposizioni del Regolamento Campionati.
I giocatori che hanno vinto il titolo di campione Italiano in uno dei Campionati Ufficiali della F.I.D. hanno diritto di fregiarsi del distintivo tricolore.
Art. 29 - Rinvio allo specifico Regolamento
Lo specifico Regolamento, che va inviato ai competenti uffici del CONI per la vigilanza del caso, disciplina la materia attinente patrimonio, bilancio e contabilità.
Art. 30 - Il Periodico della Federazione
La Federazione edita la rivista "DamaSport", suo organo ufficiale di informazione, periodico a cadenza bimestrale.
Il Consiglio Federale nomina il Direttore Responsabile che deve avere i requisiti previsti dalle leggi sulla stampa e può essere scelto anche tra estranei alla Federazione e nomina il Comitato di Redazione. Ratifica inoltre gli incarichi di caporedattore e di collaboratori redazionali affidati dal Direttore d’intesa col Comitato di Redazione.
Il Presidente della Federazione, ove non sia nominato Direttore Responsabile, acquisisce automaticamente l’incarico di Direttore Editoriale e assicura e garantisce, assieme al Direttore, che il periodico rappresenti fedelmente le linee strategiche della Federazione, espresse dall’Assemblea Nazionale e quelle amministrative espresse dal Consiglio Federale, e pubblichi inoltre liberi dibattiti sulle problematiche dell’attività damistica.
Il periodico deve dare esauriente informazione sulle attività che costituiscono oggetto istituzionale della Federazione.
Il Comitato di Redazione è composto di un numero da cinque a sette membri, appartenenti alla Federazione, di cui di diritto il Segretario Generale o suo delegato e l’Addetto stampa della Federazione, e di cui almeno due che rivestano la carica di Consigliere Federale (e di cui almeno uno scelto tra i Consiglieri Atleti e Istruttori).
Il Comitato di Redazione coadiuva il Direttore nell’impostazione del periodico, con facoltà di esprimere il proprio parere in ordine alle linee programmatiche e gestionali.
Al Presidente della Federazione, che può delegarlo al Comitato di Redazione, compete il potere di censura, con conseguente divieto di pubblicazione.
Art. 31 - I destinatari del periodico
Il periodico è inviato gratuitamente in abbonamento postale, o attraverso altro sistema determinato dal Consiglio Federale:
La elencazione di cui alle precedenti lettere è indicativa e il Consiglio Federale può deliberare di inviare il periodico ad altre categorie di tesserati o a soggetti esterni alla F.I.D. per il conseguimento degli obiettivi statutari.
Il periodico inoltre è inviato a eventuali abbonati che ne facciano richiesta e corrispondano la relativa quota federale.
Art. 32 - Organi e attribuzioni
Gli Organi Centrali della Federazione hanno le attribuzioni ed esercitano i poteri loro esplicitamente riconosciuti dallo Statuto e dal presente Regolamento per il raggiungimento dei fini istituzionali e, in particolare, per la disciplina, lo sviluppo, la propaganda della Dama in tutto il territorio italiano, in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
In conformità delle previsioni statutarie sono Organi Centrali della Federazione:
Capo I - Norme generali
Art. 33 - Composizione e tipologia
L’Assemblea Nazionale è costituita dagli aventi diritto indicati dall’art.15 dello Statuto.
L’attività, il funzionamento e le competenze dell’Assemblea nazionale sono regolate dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 dello Statuto, integrati dalle norme del presente Regolamento.
L’Assemblea Nazionale può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria, secondo le previsioni statutarie e la natura degli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
Art. 34 - Indizione e pubblicità
L’Assemblea Nazionale è indetta con delibera del Consiglio Federale, che ne stabilisce la data, la sede e l’Ordine del Giorno.
In sessione ordinaria si svolge entro il giorno 30 del mese di Aprile di ogni anno ad eccezione della Assemblea elettiva che si svolge entro il 15 marzo del primo anno del quadriennio.
Il Consiglio Federale cura la pubblicità dell’indizione assembleare con la pubblicazione su "DamaSport" e sul sito F.I.D.
Art. 35 - Convocazione
La convocazione dell’Assemblea Nazionale è atto rimesso al Presidente della Federazione o a chi, in sua vece e sostituzione, ne esercita temporaneamente o permanentemente le funzioni, il quale vi provvede con l’invio dell’avviso di convocazione, a mezzo raccomandata spedita agli aventi diritto al voto almeno 20 giorni prima della data fissata.
L’avviso di convocazione contiene data, ora, luogo ed Ordine del Giorno.
L’elenco degli ammessi con diritto di voto, è trasmesso dalla Federazione a tutti i Comitati/Delegati Regionali e Provinciali, ai Delegati atleti e tecnici ed a tutti gli Affiliati, allegato all’avviso di convocazione.
Art. 36 - Ordine del Giorno
L’Ordine del Giorno dei lavori comprende l’indicazione tassativa degli argomenti da esaminare e da deliberare.
Debbono essere iscritti all’O.d.G., a pena di nullità dell’atto di convocazione:
Art. 37 - Partecipazione all’Assemblea Nazionale - Rappresentanze
La composizione dell’assemblea nazionale è disciplinata dall’articolo 16 dello Statuto.
è preclusa la partecipazione alle Assemblee a chiunque sia stata irrogata una sanzione in corso di esecuzione ed a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e quelle relative al tesseramento.
I Sodalizi o tesserati non hanno diritto di partecipare all’Assemblea se sono considerati morosi per quote di affiliazione o riaffiliazione; i Delegati degli Atleti e degli Istruttori non hanno diritto di partecipare all’Assemblea se sono considerati morosi per quote di tesseramento o se non risultano essere in posizione regolare secondo le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Federali.
Ciascun Sodalizio è rappresentato in Assemblea Nazionale dal proprio Presidente ovvero da altro Tesserato facente parte del Consiglio Direttivo, delegato per iscritto dal Presidente stesso o da chi per Statuto Sociale abbia tale potere.
Tali cariche sociali debbono risultare dal modello di affiliazione o riaffiliazione, o dalle comunicazioni delle variazioni sopravvenute degli Organi Sociali, pervenute alla Segreteria della F.I.D. almeno sette giorni prima della data di effettuazione dell’Assemblea.
La qualità di Delegato Atleta o Istruttore deve risultare dagli Elenchi trasmessi alla Segreteria Generale dai Presidenti delle rispettive Assemblee Regionali elettive tramite i Presidenti dei Comitati regionali o dai Delegati regionali.
Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri degli Organi di Giustizia e Disciplina, i Presidenti e i componenti dei Consigli Regionali, i Presidenti dei Consigli Provinciali, i Delegati Regionali e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Affiliati all’Assemblea Nazionale, nè possono quivi rivestire la qualità di Delegato Atleta o Delegato Istruttore.
Art. 38 - Deleghe
È ammesso il rilascio di delega all’esercizio del diritto di voto al rappresentante di altro Affiliato a condizione che:
I Presidenti dei Sodalizi aventi diritto a voto o i loro delegati possono rappresentare non più di un altro Sodalizio della stessa Regione.
Le deleghe non sottoscritte dal Presidente dell’Affiliato debbono essere considerate invalide.
I Delegati degli Atleti e degli Istruttori possono delegare solamente il rispettivo delegato supplente in conformità a quanto previsto dall’art. 16 dello Statuto.
Ogni Delegato Atleta o Istruttore partecipa all’assemblea con un solo voto ai sensi dell’art. 16 dello Statuto.
Art. 39 - Attribuzione del voto ed elenco ufficiale
I voti ai Sodalizi sono attribuiti solo se abbiano svolto attività sportiva a sensi dell’art. 17, comma 1, dello Statuto e in regola con tutti gli altri requisiti previsti e richiesti dallo Statuto.
I voti ai Delegati Atleti e Istruttori sono attribuiti se in regola con tutti i requisiti previsti e richiesti dallo Statuto.
L’elenco ufficiale dei votanti, viene comunicato annualmente sulla Rivista "DamaSport" o pubblicata sul sito o comunicata tramite circolare.
Art. 40 - Ricorso per omessa o errata attribuzione dei voti
Almeno otto giorni prima della data fissata per l’effettuazione dell’Assemblea Nazionale nella quale si intenda esercitare il diritto di voto, l’avente diritto al voto interessato ha facoltà di proporre ricorso. Il ricorso va presentato per iscritto alla Corte Federale d’Appello e comunicato per conoscenza ai Consigli Regionali, ai Delegati Regionali e ai Delegati Provinciali di competenza.
La Corte Federale d’Appello, assunte le necessarie informazioni presso gli Organi competenti, decide inappellabilmente senza indugio, dandone comunicazione agli interessati.
La Segreteria Federale può procedere a correzioni d’ufficio, in caso di errore materiale.
Art. 41 - Commissione Verifica dei Poteri
La Commissione Verifica Poteri è composta dai membri della Commissione di Giustizia e Disciplina.
La Commissione Verifica Poteri si insedia almeno due ore prima dell’ora fissata per l’inizio dell’assemblea nazionale.
Ha il compito di:
Redige un verbale delle operazioni compiute con la esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.
Decide inappellabilmente a maggioranza.
Redige e presenta al Presidente dell’Assemblea un verbale indicante:
La Commissione Verifica Poteri continua anche nel corso dei lavori assembleari, con il conseguente aggiornamento dei dati fino a votazioni avvenute dopodichè termina i lavori.
Art. 42 - Apertura dell’Assemblea
L’assemblea nazionale è dichiarata aperta dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci, che ne assume la Presidenza provvisoria.
Il Presidente provvisorio, se all’orario stabilito per la prima convocazione, dall’elenco consegnatogli dal Presidente della Commissione Verifica Poteri, risulta essere presente il quorum assembleare necessario ai sensi dello Statuto, dichiara aperti i lavori assembleari.
Se all’orario di prima convocazione non è presente il quorum necessario egli dovrà attendere la consegna del nuovo elenco all’orario di seconda convocazione ed in tali casi dichiarerà aperti i lavori:
I quorum di validità delle Assemblee elettive e non elettive sono stabiliti dall’articolo 15 dello Statuto.
Art. 43 - Assemblea elettiva Ufficio di Presidenza
Subito dopo, su proposta del Presidente provvisorio, i delegati aventi diritto al voto procedono all’elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, composta da un Presidente, da un Vice Presidente, dal Segretario e da tre scrutatori.
All’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea è funzionalmente affidato lo svolgimento dei lavori assembleari.
I componenti l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea possono essere scelti anche tra soggetti non appartenenti alla F.I.D.. Non possono, in alcun modo, far parte dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea i candidati per qualsivoglia carica ed i componenti gli organi centrali della F.I.D. uscenti.
Il Presidente provvisorio dell’Assemblea propone, in primis, per la carica di Presidente dell’Assemblea il rappresentante CONI più alto in grado presente nella sede assembleare.
Le elezioni dei componenti dell’Ufficio di Presidenza avvengono per acclamazione o per appello nominale.
Art. 44 - Il Presidente dell’Assemblea Nazionale
Il Presidente dichiara aperti e dirige i lavori assembleari, assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno, senza ritardi e prolissità.
In particolare:
Art. 45 - Verbale dell’Assemblea
Il verbale dell’Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
Il verbale firmato dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, è redatto, entro quindici giorni, in duplice copia, uno dei quali conservato presso la Segreteria Federale e l’altro trasmesso alla Segreteria Generale del C.O.N.I.
Ciascun partecipante all’Assemblea Nazionale ed ogni rappresentante di Affiliato ha facoltà di prendere visione del verbale.
Il verbale dell’Assemblea per estratto è pubblicato sulla Rivista "DamaSport".
Art. 46 - Assemblea Nazionale in sessione Ordinaria
L’Assemblea Nazionale in sessione ordinaria deve essere convocata entro il 15 marzo all’inizio del quadriennio olimpico ed entro il mese di aprile negli anni successivi.
L’Ordine del Giorno deve contenere:
Art. 47 - Assemblea Nazionale in sessione Straordinaria
L’Assemblea Nazionale straordinaria deve essere convocata nei seguenti casi tassativamente disciplinati dallo Statuto:
L’Assemblea Nazionale, inoltre, può essere convocata in sessione straordinaria quando ricorrano circostanze di eccezionale gravità che incidano sul più corretto svolgimento dell’attività federale.
Art. 48 - Regolarità di costituzione - Validità delle deliberazioni
Le Assemblee sono valide:
L’Assemblea Nazionale in sessione straordinaria è validamente costituita e può validamente deliberare con le presenze e le maggioranze previste dallo Statuto.
Art. 49 - Ricorsi avverso la validità dell’Assemblea Nazionale
Avverso la validità dell’Assemblea Nazionale è ammesso soltanto ricorso alla Corte Federale d’Appello, da proporsi da parte di chi abbia partecipato con diritto di voto ai lavori assembleari e abbia espresso voto contrario alla deliberazione o alle deliberazioni che intende impugnare.
Solo in caso di delibera contraria alla legge, all’atto costitutivo o allo Statuto è ammesso ricorso da parte di qualsiasi Affiliato o Rappresentante degli atleti/tecnici avente titolo a partecipare con diritto di voto e che non abbia partecipato all’Assemblea stessa.
A pena di inammissibilità il ricorso deve essere proposto entro il termine di dieci giorni dalla data di effettuazione dell’Assemblea.
Art. 50 - Votazioni e Conteggi
Le modalità delle votazioni nel corso delle assemblee sono disciplinate dagli articoli 17, 18, 19 dello Statuto. Esse possono avvenire:
Le fasi di votazione per le elezioni sono disciplinate dall’art. 18 dello Statuto Federale.
In prima fase tutti gli aventi diritto al voto eleggono, con votazioni separate e successive:
In seconda fase i Sodalizi eleggono i componenti del Consiglio Federale di loro spettanza.
In terza fase i Delegati Regionali dei Giocatori eleggono i componenti del Consiglio Federale di loro spettanza.
In quarta fase i Delegati Regionali degli Istruttori eleggono i componenti del Consiglio Federale di loro spettanza.
Capo II - Norme speciali per le elezioni
Art. 51 - Operazioni elettorali
Per ciascuna votazione il Presidente dell’Assemblea chiama gli aventi diritto al voto secondo l’ordine di elencazione del verbale della Commissione della Verifica Poteri, consegnando a ciascuno le schede previste. Al termine di ciascuna votazione il Presidente dell’Assemblea estrarrà dall’urna le schede, una per una, leggerà, a voce alta, il nome o i nomi prescelti e passerà la scheda agli scrutatori per la verifica, la registrazione e la somma dei voti.
Il Presidente dell’Assemblea può escludere dal voto l’elettore che ripetutamente violi le disposizioni sulla segretezza del voto. In tal caso i relativi voti sono detratti dalla forza assembleare.
Nelle votazioni gli aventi diritto al voto che figurano presenti nella forza assembleare e che sono momentaneamente assenti durante le operazioni di voto per appello nominale, si considerano astenuti.
Quelli che si sono assentati durante le operazioni di voto per scheda segreta si considerano assenti ed i relativi voti non sono computati e vanno detratti dalla forza assembleare in sede di scrutinio.
Le deliberazioni s’intendono, salvo diversa statuizione, approvate se riportano la maggioranza semplice dei voti espressi. In tal caso gli astenuti non vengono computati al fine di determinare la maggioranza dei votanti.
L’elenco dei candidati deve riportare cognome e nome del candidato.
Gli aventi diritto al voto devono barrare la casella o le caselle che si riferiscono al candidato od ai candidati cui intendono dare la preferenza.
Per la carica di Presidente Federale ogni avente diritto al voto può esprimere, al massimo, una sola preferenza.
Per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ogni avente diritto al voto può esprimere, al massimo, una sola preferenza.
Per la carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti ogni avente diritto al voto può esprimere, al massimo, due preferenze.
Per la carica di Consigliere Federale eletto dai Sodalizi ogni avente diritto al voto può esprimere, al massimo, quattro preferenze.
Per la carica di Consigliere Federale eletto dai Delegati Regionali dei Giocatori, ogni avente diritto al voto può esprimere, al massimo, due preferenze.
Per la carica di Consigliere Federale eletto dai Delegati Regionali degli Istruttori, ogni avente diritto al voto può esprimere, al massimo, una sola preferenza.
Art. 52 - Computo dei voti e scrutinio
Il computo dei voti e lo scrutinio delle schede è affidato agli scrutatori, sotto il controllo del Presidente dell’Assemblea. In caso di contrasto circa la validità di una scheda o la validità e l’attribuzione di uno o più voti, il Presidente esprime al riguardo giudizio insindacabile.
Saranno considerate valide le schede che contengano un numero di preferenze pari o inferiore a quello consentito.
Saranno considerate nulle le schede che contengono:
Le operazioni di scrutinio si svolgeranno pubblicamente, alla presenza di tutti i partecipanti all’Assemblea.
Art. 53 - Proclamazione dei risultati
A cura del Presidente dell’Assemblea dovrà formarsi, per ciascuna votazione, l’elenco di tutti i candidati che hanno riportato voti, con l’indicazione del numero dei voti riportati.
Saranno proclamati eletti:
Se due o più candidati riportano un uguale numero di voti e per l’accesso alla carica è necessario stilare una graduatoria, si procede mediante ballottaggio.
Si ricorrerà, parimenti, al ballottaggio per tutti gli ex-aequo alle varie cariche elettive, per eventuali integrazioni future, anche se tutte le cariche risultano assegnate fatto salvo quanto disposto dal penultimo comma dell’articolo 24 dello Statuto Federale.
Capo I - Elezione e funzioni
Art. 54 - Elezione
Il Presidente della Federazione è eletto dall’Assemblea Nazionale con votazione separata, come previsto dall’art. 20 dello Statuto.
Art. 55 - Attribuzioni e compiti
Il Presidente della Federazione ha le attribuzioni, i compiti e i poteri espressamente conferitigli dagli artt. 20 e 22 dello Statuto.
Esso costituisce la massima espressione dell’autorità della F.I.D., di cui ha la legale rappresentanza con facoltà di delega.
Promuove e coordina ogni attività federale volta al conseguimento dei fini istituzionali della Federazione per lo sviluppo tecnico e organizzativo della dama in campo nazionale e internazionale, adottando, anche in via di estrema urgenza, i provvedimenti necessari.
In particolare deve:
Il Presidente può, inoltre, intervenire, personalmente o a mezzo di altro componente del Consiglio Federale da lui espressamente designato, alle Assemblee dei Sodalizi e alle riunioni di Commissioni nominate dal Consiglio Federale.
L’elencazione dei suddetti poteri è enunciativa e non tassativa.
Capo II - Impedimenti e decadenze
Art. 56 - Assenza o temporaneo impedimento
In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente della Federazione le funzioni presidenziali sono svolte, per il tempo strettamente necessario, dal Vice Presidente Vicario.
Art. 57 - Impedimento definitivo o dimissioni
In caso di impedimento definitivo del Presidente della Federazione ne assumerà le funzioni, come previsto nell’articolo precedente, il solo Vice Presidente Vicario che resterà in carica, solamente per garantire la continuità dell’amministrazione federale.
Entro sessanta giorni dall’accertato impedimento definitivo dovrà essere convocata l’Assemblea Nazionale straordinaria, da effettuarsi entro i successivi trenta giorni, per il rinnovo della carica del Presidente e dei Consiglieri Federali.
In caso di dimissioni del Presidente della Federazione, l’intero Consiglio Federale resta in carica per l’espletamento dell’ordinaria amministrazione, unitamente al Presidente.
Art. 58 - Decadenza e proroga dei poteri
Il Presidente decade nei casi previsti dagli artt. 20 e 24 dello Statuto federale e in particolare in caso:
Il verificarsi dell’ipotesi di cui alla lettera a) comporta la decadenza immediata dell’intero Consiglio Federale; per il periodo strettamente necessario alla convocazione dell’Assemblea straordinaria spetterà al Presidente della Federazione il disbrigo dell’ordinaria amministrazione e di adottare comunque quei provvedimenti di ordine urgente ed improrogabile per il buon andamento della Federazione.
Il verificarsi dell’ipotesi di cui alla lettera b) comporta la decadenza dell’intero Consiglio Federale, che, peraltro, resterà in carica, unitamente al Presidente, per il disbrigo dell’ordinaria amministrazione sino alla convocazione dell’Assemblea straordinaria.
L’Assemblea straordinaria deve essere convocata in ogni caso dal Presidente della Federazione.
In entrambi i casi l’Assemblea straordinaria dovrà essere convocata nei termini previsti dal secondo comma del precedente art. 57.
Capo I - Elezione e funzioni
Art. 59 - Composizione ed Elezione
Il Consiglio Federale è l’Organo esecutivo di gestione della Federazione.
È composto dal Presidente della Federazione e dai nove Consiglieri.
I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea Nazionale, secondo il disposto dello Statuto e dell’art. 51 del presente Regolamento, con votazioni separate, successive a quella del Presidente della Federazione, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti.
Durano in carica l’intero quadriennio olimpico, salvo le ipotesi di dimissioni, cessazione o decadenza.
Art. 60 - Attribuzioni
Il Consiglio Federale ha le attribuzioni ed esercita i poteri indicati dallo Statuto.
Esercita il controllo di legittimità sulle delibere delle Assemblee Regionali e Provinciali relative all’elezione dei rispettivi Organi direttivi.
Esercita il potere di intervento in caso di mancato o irregolare funzionamento degli Organi Periferici, al fine di ripristinare la normale attività.
Stabilisce i criteri per l’erogazione dei contributi.
Approva annualmente il bilancio preventivo della Federazione.
Predispone annualmente il Conto Consuntivo da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione.
Delibera in materia di Regolamenti secondo quanto demandato dall’art. 23 dello Statuto.
Art. 61 - Incarichi particolari ai Consiglieri Federali
Il Consiglio Federale può conferire ad uno o più dei suoi componenti il compito di seguire settori di attività e di presentare relazioni sui singoli argomenti nelle riunioni di Consiglio.
Le deleghe debbono risultare dal verbale delle riunioni del Consiglio Federale.
Capo II - Impedimenti e decadenze
Art. 62 - Non accettazione della carica - Dimissioni di uno o più Consiglieri
Nel caso di non accettazione della carica, di dimissioni o di altro motivo di cessazione di uno o più Consiglieri, il Consiglio Federale eletto rimarrà ugualmente in funzione, permanendo in carica almeno la metà dei Consiglieri. Ove il Consiglio, a seguito di eletti assenti, risultasse composto da un numero di Consiglieri inferiore alla metà dei Consiglieri eletti si dovrà procedere alla elezione del Consiglio nella sua interezza, in Assemblea appositamente convocata nei sessanta giorni dall’evento e da effettuarsi nei successivi trenta giorni.
In caso di dimissioni di un solo membro del Consiglio Federale o comunque di vacanza di un solo posto, si procede all’integrazione, secondo le modalità previste dallo Statuto, alla cooptazione del primo dei non eletti che abbia ottenuto almeno la metà dei suffragi conseguiti dall’ultimo degli eletti, e in caso di impossibilità di adozione di tale criterio, si provvederà all’elezione del Consigliere alla prima Assemblea utile.
All’integrazione del Consiglio Federale per l’elezione di due o più Consiglieri si provvederà attraverso elezione in un’Assemblea appositamente convocata nei sessanta giorni dalla cessazione e da effettuarsi nei successivi trenta giorni.
Art. 63 - Cessazione della maggioranza dei Consiglieri
La non accettazione della carica, le dimissioni o la cessazione per qualsiasi motivo della maggioranza dei Consiglieri comportano la decadenza dell’intero Consiglio Federale unitamente al Presidente della Federazione.
Il Presidente della Federazione in tal caso deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea Nazionale straordinaria a sensi e per gli effetti del precedente art. 47.
Art. 64 - Vacanza a seguito di opzione
In caso di elezione di un Consigliere Federale ad altra carica incompatibile e di opzione per la medesima, la relativa sostituzione dovrà avvenire come nel caso di dimissioni.
Capo III - Funzionamento
Art. 65 - Riunioni e modalità di convocazione
Il Consiglio Federale viene riunito almeno quattro volte all’anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure a richiesta scritta di almeno cinque Consiglieri.
La convocazione del Consiglio Federale deve avvenire per iscritto con comunicazione inviata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, a tutti i Consiglieri in carica, almeno sette giorni prima della data fissata, e contenente l’indicazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
In caso di eccezionale urgenza il Presidente della Federazione può ridurre a tre giorni il termine di cui al comma precedente, avendo anche facoltà di convocazione del Consiglio a mezzo telegramma, telefax o e-mail.
I Consiglieri che intendono proporre degli argomenti da iscrivere all’Ordine del Giorno del Consiglio Federale debbono far pervenire le loro richieste al Presidente della Federazione, accompagnandole con note illustrative.
Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere invitati il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e possono essere invitati i Presidenti delle commissioni tecniche, il Giudice Sportivo Unico, i rappresentanti della F.I.D. negli organismi internazionali ed altri per esigenze ben motivate, secondo quanto previsto dall’art. 22 dello Statuto.
Il Presidente Onorario della Federazione partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Federale.
Art. 66 - Svolgimento dei lavori e deliberazioni
Il funzionamento del Consiglio Federale avviene nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni che, più in generale, regolano l’attività di ciascun Organo collegiale.
Il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente Vicario, dirige i lavori onde consentire, nel rispetto dei principi di democrazia interna, il più snello e sollecito funzionamento per il raggiungimento dei fini istituzionali della F.I.D.
Ciascun Consigliere, anche al di fuori dei settori di specifica competenza, può formulare proposte e fare osservazioni e riserve su ciascun tema in discussione.
Le deliberazioni avvengono per appello nominale con voto palese, salvo per quanto riguarda le nomine interne, ovvero quando per la particolare natura dell’argomento trattato, il Presidente non ritenga di proporre, ed il Consiglio approvi a maggioranza, l’adozione del voto segreto. Le nomine interne possono avvenire peraltro per acclamazione.
Il Consiglio delibera a maggioranza di voti; col voto palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.
Qualora la parità di voti si determini in votazione a scrutinio segreto la votazione verrà ripetuta; qualora non si determini nuovamente un’espressione di maggioranza la delibera verrà rinviata ad altra seduta.
Il Consiglio può provvedere al proprio interno ad una ripartizione specifica di competenze per settore tra i singoli componenti.
Art. 67 - Redazione e approvazione del verbale
Le Funzioni di Segretario del Consiglio Federale sono svolte dal Segretario Generale della Federazione, ovvero da funzionario della Segreteria Federale da questo delegato, che assiste ai lavori e cura la redazione del verbale.
Il Segretario redige il verbale di ciascuna seduta che deve essere sottoscritto dal Presidente della Federazione e dallo stesso Segretario.
Il verbale deve essere approvato seduta stante, oppure nella seduta consiliare immediatamente successiva.
Art. 68 - Facoltà del Segretario Generale
Il Segretario Generale ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, fornendo sui singoli argomenti in discussione pareri, chiarimenti e delucidazioni nei limiti delle facoltà attribuitegli dall’art.30 dello Statuto.
Art. 69 - Pubblicità delle delibere
Il verbale per estratto, con le delibere adottate dal Consiglio Federale e di generale interesse per i Sodalizi, nonchè quelle che il Consiglio Federale riterrà opportuno, dovrà essere pubblicato sulla Rivista "Damasport".
Art. 70 - Elezione dei Vice Presidenti
Nella riunione di insediamento il Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, elegge tra i suoi componenti a maggioranza di voti il Vice-Presidente Vicario e il 2° Vice-Presidente.
Art. 71 - Attribuzioni dei Vice Presidenti
Il Vice-Presidente Vicario esercita i propri poteri di supplenza e di sostituzione a norma dello Statuto e del presente Regolamento.
Art. 72 - Elezione e Composizione
Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente Federale, che lo presiede, dal Vice Presidente Vicario e dal 2° Vice Presidente.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale che può delegare in sua vece altro funzionario.
Art. 73 - Attribuzioni e deliberazioni
Il Consiglio di Presidenza ha competenza a decidere su questioni di carattere particolarmente urgente ed incompatibili, per la loro natura, con i tempi della convocazione del Consiglio Federale.
Le deliberazioni avvengono a maggioranza di voti.
In ogni caso ogni deliberazione d’urgenza del Consiglio di Presidenza è soggetta a ratifica da parte del Consiglio Federale nella riunione immediatamente successiva, previa illustrazione, da parte del Presidente, delle ragioni del provvedimento d’urgenza.
La convocazione del Consiglio di Presidenza è fatta dal Presidente della Federazione a mezzo telefax, telegramma o telefono, a sua discrezione. La comunicazione della data e dell’ora della seduta deve essere comunque effettuata almeno nelle 24 ore precedenti.
Capo I - Elezione e attribuzioni
Art. 74 - Composizione ed elezione
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente e da due membri effettivi e due membri supplenti, dura in carica quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.
Art. 75 - Incompatibilità
La carica di Presidente o membro effettivo o supplente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con tutte le cariche federali elettive e di nomina, nonchè con ogni altra carica sociale.
Art. 76 - Attribuzioni e compiti
Il Collegio dei Revisori dei Conti, così come previsto dal’art.27 dello Statuto, ha il compito di:
Di ciascuna delle verifiche summenzionate deve essere redatto processo verbale.
Capo II - Funzionamento e cessazione
Art. 77 - Funzionamento
Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente e redige il verbale di riunione che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.
Il Presidente e i membri effettivi del Collegio assistono a tutte le riunioni degli Organi deliberanti della Federazione.
Art. 78 - Cessazione dalla carica
Le sostituzioni del Presidente e dei componenti del Collegio a seguito di cessazione della carica sono regolate dall’art.28 dello Statuto.
Art. 79 - Rimborsi di spese
Ai componenti degli Organi federali e delle Commissioni spetta il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni e per l’espletamento degli incarichi.
Il Consiglio Federale determina le spese da rimborsare a chi ne ha diritto e determina altresì il modo di documentazione delle spese stesse.
L’attività svolta dai componenti degli Organi collegiali e delle Commissioni al di fuori delle riunioni degli stessi viene certificata con dichiarazione scritta dell’interessato.
Art. 80 - Indennità
Eventuali indennità di carica e medaglie di presenza possono essere deliberate dall’Assemblea Nazionale, che può delegare la facoltà al Consiglio Federale.
Art. 81 - Elezione e funzioni
Gli Organi Federali periferici hanno la funzione di assicurare la gestione organizzativa federale decentrata su tutto il territorio nazionale.
Essi vengono eletti o nominati secondo le disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento e, per quanto compatibili, si uniformano ai principi enunciati per gli Organi centrali.
Gli Organi Federali periferici, come dall’art.14 dello Statuto, si suddividono in:
Non è consentita l’istituzione di alcun Organo periferico non espressamente previsto dallo Statuto.
Art. 82 - Mancato o irregolare funzionamento
In caso di gravi irregolarità di gestione, per accertate gravi carenze di funzionamento e per gravi e ripetute violazioni dell’ordinamento sportivo di un Consiglio Regionale o Provinciale, il Consiglio Federale scioglie, i Consigli Regionali e Provinciali in questione e nomina Commissari straordinari. Il Commissario straordinario deve convocare, entro 60 giorni dall’evento, un’Assemblea straordinaria che dovrà avere luogo nei successivi 30 giorni per la ricostruzioni degli Organi.
Capo I - Assemblea Regionale
Art. 83 - Norme di riferimento e compiti
L’Assemblea Regionale è disciplinata dall’art. 32 dello Statuto e dalle norme relative all’Assemblea Nazionale previste dal presente Regolamento, in quanto compatibili e salve le disposizioni contenute nei successivi articoli.
In ogni caso i Presidenti dei Comitati e i Componenti dei Consigli Regionali, i Delegati Provinciali e Regionali e gli Presidenti dei Comitati Provinciali non possono rappresentare Affiliati nè direttamente nè per delega.
La data della convocazione dell’Assemblea Regionale ed il relativo Ordine del giorno devono essere tempestivamente comunicati ai Sodalizi e ai Delegati di atleti e tecnici aventi sede nella Regione e al Presidente della F.I.D. tramite la segreteria. In ogni caso il termine di convocazione dell’Assemblea è di venti giorni dalla data stabilita.
Le Assemblee elettive procederanno, con successive separate votazioni, alla elezione del Presidente del Comitato e dei componenti del Consiglio Regionale sulla base delle apposite candidature depositate.
Art. 84 - Verifica dei Poteri
La Commissione Verifica dei Poteri in caso di Assemblea ordinaria, elettiva o straordinaria è nominata dal Consiglio Regionale quando indice l’Assemblea ed è presieduta da un tesserato che non sia candidato alle cariche regionali o da un funzionario della Segreteria. I componenti della Commissione stessa, possono essere scelti tra i tesserati che non sono candidati alle cariche regionali.
Art. 85 - Ricorso
Avverso la validità dell’Assemblea Regionale è ammesso soltanto ricorso alla Corte Federale d’Appello, da proporsi da parte di chi abbia partecipato con diritto di voto ai lavori assembleari e abbia espresso voto contrario alla deliberazione o alle deliberazioni che intende impugnare.
Solo in caso di delibera contraria alla legge, all’atto costitutivo o allo Statuto è ammesso ricorso da parte di qualsiasi Affiliato o Rappresentante degli atleti/tecnici avente titolo a partecipare con diritto di voto e che non abbia partecipato all’Assemblea stessa.
A pena di inammissibilità il ricorso deve essere proposto entro il termine di dieci giorni dalla data di effettuazione dell’Assemblea.
Capo II - Presidente del Comitato Regionale
Art. 86 - Elezione e attribuzioni
Il Presidente del Comitato Regionale viene eletto dall’Assemblea Regionale con votazione separata a scrutinio segreto, con le stesse modalità dell’elezione del Presidente della Federazione e presiede il Consiglio Regionale.
Il Presidente svolge i compiti ed ha le attribuzioni di cui all’art. 35 dello Statuto. È responsabile, unitamente al Consiglio Regionale del funzionamento del Consiglio stesso nei confronti del Consiglio Federale e dell’Assemblea Regionale.
Il Presidente sottopone all’Assemblea Regionale la propria relazione della gestione.
Art. 87 - Non accettazione della carica
Se il Presidente del Comitato Regionale eletto non accetta la carica, successivamente alla celebrazione dell’Assemblea decadono automaticamente anche i componenti del Consiglio Regionale eletti nella stessa Assemblea.
In tal caso entro quindici giorni il Consiglio Federale nomina un Commissario per l’ordinaria amministrazione il quale dovrà convocare, entro sessanta giorni dalla nomina, un’Assemblea Straordinaria elettiva da tenersi nei trenta giorni successivi alla data della convocazione.
Art. 88 - Impedimento temporaneo
In caso di impedimento temporaneo del Presidente del Comitato Regionale, esercita le sue funzioni il Vice Presidente.
Art. 89 - Impedimento definitivo, dimissioni, opzione
In caso di impedimento definitivo o di dimissioni del Presidente del Comitato Regionale si applicano le disposizioni previste dall’art. 35, quarto comma, dello Statuto Federale.
Al termine dell’incarico, qualunque ne sia la causa, il Presidente del Comitato Regionale è tenuto a consegnare, entro 10 gg. dal verificarsi dell’evento, a chi lo sostituisce documenti e beni d’appartenenza del Comitato in suo possesso con relazione in apposito verbale di consegna.
Capo III - Consiglio Regionale
Art. 90 - Composizione
Il Consiglio Regionale è composto, secondo l’art. 33 dello Statuto, dal Presidente, da un Vice Presidente e da tre Consiglieri, di cui almeno 1 in quota Giocatori ed almeno 1 in quota Istruttori.
Art. 91 - Elezione
I componenti del Consiglio Regionale sono eletti dall’Assemblea Regionale degli aventi diritto di voto.
L’elezione dei Consiglieri del Consiglio Regionale avviene con votazione a scrutinio segreto, separata e successiva a quella del Presidente, nel rispetto delle norme che disciplinano l’elezione dei componenti del Consiglio Federale.
I Consiglieri durano in carica un intero quadriennio olimpico, salvo le ipotesi di cui all’art.34 dello Statuto.
Art. 92 - Sede
La sede del Consiglio Regionale è fissata nella città capoluogo della Regione o in quella del presidente del Consiglio, salvo deroga concessa dal Consiglio Federale con espressa delibera su richiesta del Consiglio stesso.
Art. 93 - Non accettazione della carica, dimissioni, opzioni
In caso di non accettazione della carica, di dimissioni o di cessazione per altro motivo di uno o più Consiglieri, si applicano le disposizioni dettate dagli artt. 62, 63 e 64 del presente Regolamento.
Il Consigliere che resterà assente, salvo legittimo impedimento, per due riunioni consecutive del Consiglio Regionale sarà considerato dimissionario.
All’integrazione del Consiglio Regionale si provvederà nella prima Assemblea utile per la elezione di un solo Consigliere, in una Assemblea appositamente convocata nei sessanta giorni dall’evento e da effettuarsi nei successivi trenta giorni, secondo le previsioni del precedente art. 62 terzo comma, per l’elezione di più Consiglieri.
In caso di opzione di uno o più Consiglieri per altra carica incompatibile con la propria, la relativa sostituzione dovrà avvenire come nel caso di dimissioni.
Art. 94 - Attribuzioni
Il Consiglio Regionale ha le attribuzioni ed assolve le funzioni ed i compiti previsti dall’art. 33 dello Statuto, proponendo ed aiutando ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo ed alla propaganda della dama.
Il Consiglio in particolare:
Art. 95 - Funzionamento
Nella sua prima riunione il Consiglio Regionale, su proposta del Presidente, elegge il Vice Presidente e il Segretario.
Se particolari esigenze organizzative lo richiedono, il Consiglio Regionale può, sempre su proposta del Presidente, ripartire compiti e attribuzioni tra i suoi componenti e nominare, al di fuori dei suoi componenti, Coordinatori per le varie attività. I Coordinatori partecipano alle riunioni del Consiglio Regionale con voto consultivo nelle materie di loro competenza.
Il Consiglio si riunisce periodicamente e comunque non meno di quattro volte l’anno ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure a richiesta della maggioranza dei Consiglieri.
Delle riunioni viene redatto, a cura del segretario, verbale da trasmettersi in copia alla Segreteria Federale e di cui viene data lettura, nella riunione successiva.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le riunioni del Consiglio Federale dallo Statuto e dal presente Regolamento.
Capo IV - Delegati Regionali
Art. 96 - Nomina e compiti
Nelle Regioni con meno di dieci Sodalizi affiliati alla F.I.D. il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale che dura in carica per tutta la durata del Consiglio Federale, e può essere riconfermato.
L’incarico va a scadenza con l’avvenuta costituzione del Comitato Regionale.
I compiti del Delegato Regionale sono indicati nell’art. 36 dello Statuto.
Art. 97 - Organi Provinciali
Il decentramento amministrativo della F.I.D. si attua, oltre che con gli Organi Regionali, con gli Organi Provinciali: Assemblea Provinciale, Presidente del Consiglio Provinciale, Consiglio Provinciale, Delegato Provinciale.
I Comitati Provinciali sono costituiti nelle province in cui esistono almeno 10 Sodalizi con diritto di voto.
Art. 98 - Norme di riferimento
Le norme di riferimento per la costituzione, l’organizzazione, l’amministrazione e le attribuzioni degli organi provinciali sono dettate dall’art. 37 dello Statuto. Agli stessi si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per la corrispondente organizzazione regionale, alle quali si rinvia.
Art. 99 - Delegati Provinciali
Il Delegato Provinciale, è nominato dal Consiglio Federale in quelle Provincie in cui non si raggiunga il numero di 10 sodalizi. Rimane in carica per la durata del Consiglio federale e può essere riconfermato.
Art. 100 – Composizione Consigli Provinciali
Il Consiglio Provinciale è composto, secondo l’art. 33 dello Statuto, dal Presidente, da un Vice Presidente e da tre Consiglieri, di cui almeno 1 in quota Giocatori ed almeno 1 in quota Istruttori.
Art. 101 - Elezione
I componenti del Consiglio Provinciale sono eletti dall’Assemblea Provinciale degli aventi diritto di voto.
L’elezione dei Consiglieri del Consiglio Provinciale avviene con votazione a scrutinio segreto, separata e successiva a quella del Presidente, nel rispetto delle norme che disciplinano l’elezione dei componenti del Consiglio Federale.
I Consiglieri durano in carica un intero quadriennio olimpico, salvo le ipotesi di cui all’art.34 dello Statuto.
Art. 102 - Sede
La sede del Comitato Provinciale è fissata nella città capoluogo della Provincia o in quella del presidente del Comitato, salvo deroga concessa dal Consiglio Federale con espressa delibera su richiesta del Consiglio stesso.
Art. 103 - Non accettazione della carica, dimissioni, opzioni
In caso di non accettazione della carica, di dimissioni o di cessazione per altro motivo di uno o più Consiglieri, si applicano le disposizioni dettate dagli artt. 62, 63 e 64 del presente Regolamento.
Il Consigliere che resterà assente, salvo legittimo impedimento, per due riunioni consecutive del Consiglio Provinciale sarà considerato dimissionario.
All’integrazione del Consiglio Provinciale si provvederà nella prima Assemblea utile per la elezione di un solo Consigliere, in una Assemblea appositamente convocata nei sessanta giorni dall’evento e da effettuarsi nei successivi trenta giorni, secondo le previsioni del precedente art. 62 terzo comma, per l’elezione di più Consiglieri.
In caso di opzione di uno o più Consiglieri per altra carica incompatibile con la propria, la relativa sostituzione dovrà avvenire come nel caso di dimissioni.
Art. 104 - Attribuzioni
Il Consiglio Provinciale ha le attribuzioni ed assolve le funzioni ed i compiti previsti dall’art. 33 dello Statuto,proponendo ed aiutando ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo ed alla propaganda della dama.
Il Consiglio in particolare:
Art. 105 - Funzionamento
Nella sua prima riunione il Consiglio Provinciale, su proposta del Presidente, elegge il Vice Presidente e il Segretario.
Se particolari esigenze organizzative lo richiedono, il Consiglio Provinciale può, sempre su proposta del Presidente, ripartire compiti e attribuzioni tra i suoi componenti e nominare, al di fuori dei suoi componenti, Coordinatori per le varie attività. I Coordinatori partecipano alle riunioni del Consiglio Provinciale con voto consultivo nelle materie di loro competenza.
Il Consiglio si riunisce periodicamente e comunque non meno di quattro volte l’anno ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure a richiesta della maggioranza dei Consiglieri.
Delle riunioni viene redatto, a cura del segretario, verbale da trasmettersi in copia alla Segreteria Federale e di cui viene data lettura, nella riunione successiva.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le riunioni del Consiglio Federale dallo Statuto e dal presente Regolamento.
Capo I - Segreteria Federale
Art.106 - Compiti e funzioni
La Segreteria Federale è costituita dagli uffici necessari per svolgere i compiti organizzativi e amministrativi inerenti le attività della Federazione e dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Federali.
Art.107 - Segretario Generale
La Segreteria Federale è retta da un Segretario Generale.
La nomina, la revoca, la durata in carica, le attribuzioni ed i compiti del Segretario Generale sono regolamentati dalle disposizioni dell’art. 30 dello Statuto Federale.
Art.108 - Segnalazione dei casi dubbi
Il Segretario Generale ed i responsabili dei vari settori della Segreteria segnalano al Consiglio Federale tutti i casi di dubbia interpretazione delle norme, sia di carattere generale, sia con riferimento alla situazione dei Sodalizi e dei Tesserati.
Capo III – Assemblee Regionali degli Atleti e degli Istruttori
Art.109 – Assemblea Regionale degli Atleti
L’Assemblea Regionale degli Atleti ha il compito, previsto dall’art. 16 dello Statuto, di provvedere all’elezione di un numero di delegati degli atleti in misura pari al 20% degli affiliati con diritto di voto della regione, atteso che ciascuna regione abbia almeno un delegato.
L’Assemblea è indetta e convocata dal Presidente del Comitato Regionale di competenza entro il termine stabilito dal Consiglio Federale in funzione della convocazione dell’Assemblea Nazionale Elettiva e comunque non oltre il novantesimo giorno precedente quest’ultima e deve contenere le indicazioni dell’apertura e della chiusura del seggio elettorale.
Nelle regioni in cui non è costituito un Comitato Regionale l’Assemblea è indetta e convocata dal Delegato Regionale.
La convocazione dell’Assemblea è effettuata mediante lettera raccomandata ai Sodalizi di competenza territoriale e affissione all’Albo Sociale. L’O.d.G. deve prevedere unicamente l’elezione dei Delegati Atleti.
Il Presidente e il Segretario dell’Assemblea debbono provvedere a garantire la regolarità dell’apertura e della chiusura del Seggio Elettorale, controllare la posizione regolare dei votanti, attraverso l’esibizione da parte loro della tessera federale agonistica e redigere il verbale con il risultato delle votazioni , la graduatoria dei candidati votati con indicato di fianco a ciascuno il numero di preferenze riportate e l’elenco dei Delegati eletti.
Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario deve essere trasmesso alla Segreteria Generale entro le ventiquattro ore successive alla chiusura del Seggio.
Art.110 – Assemblea Regionale degli Istruttori
L’Assemblea Regionale degli Istruttori ha il compito, previsto dall’art. 16 dello Statuto, di provvedere all’elezione di un numero di delegati degli istruttori in misura pari al 10% degli affiliati con diritto di voto della regione, atteso che ciascuna regione abbia almeno un delegato.
L’Assemblea è indetta e convocata dal Presidente del Comitato Regionale di competenza entro il termine stabilito dal Consiglio Federale in funzione della convocazione dell’Assemblea Nazionale Elettiva e comunque non oltre il novantesimo giorno precedente quest’ultima e deve contenere le indicazioni dell’apertura e della chiusura del seggio elettorale.
Nelle regioni in cui non è costituito un Comitato Regionale l’Assemblea è indetta e convocata dal Delegato Regionale.
La convocazione dell’Assemblea è effettuata mediante lettera raccomandata agli Istruttori, residenti nella regione di competenza territoriale, regolarmente iscritti all’Albo Federale, le cui liste saranno comunicate dalla Segreteria Federale. L’O.d.G. deve prevedere unicamente l’elezione dei Delegati Istruttori.
Il Presidente e il Segretario dell’Assemblea debbono provvedere a garantire la regolarità dell’apertura e della chiusura del Seggio Elettorale, controllare la posizione regolare dei votanti, attraverso l’esibizione da parte loro della tessera federale di iscrizione all’Albo e redigere il verbale con il risultato delle votazioni, la graduatoria dei candidati votati con indicato di fianco a ciascuno il numero di preferenze riportate e l’elenco dei Delegati eletti.
Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario deve essere trasmesso alla Segreteria Generale entro le ventiquattro ore successive alla chiusura del Seggio.
Capo III - Commissioni Federali
Art.111 - Finalità e funzionamento
La Commissioni Federali sono istituite e svolgono i compiti a mente dell’art. 29 dello Statuto.
Le Commissioni Federali sono validamente costituite quando sono presenti il Presidente o chi ne fa le veci e almeno la maggioranza dei componenti.
Le proposte e i pareri sono assunti a maggioranza dei presenti.
Le Commissioni sono composte da non meno di tre e non più di cinque membri, salvo esplicita deroga stabilita dal Consiglio Federale con delibera esplicitamente motivata.
Nessun Consigliere Federale può far parte di più di due Commissioni.
La Commissione Medico Sportiva deve essere presieduta da un medico specializzato in Medicina dello Sport.
Art.112 - Riunione delle Commissioni
Le Commissioni sono rette dal Presidente di Commissione, nominato dal Consiglio Federale in base all’art.29 dello Statuto Federale. Esse stabiliscono, nella loro prima riunione, la suddivisione dei compiti e dei ruoli al proprio interno. Al Presidente della Commissione o ad un suo delegato spetta il compito di convocare le riunioni della Commissione, regolarne il lavoro e riferire al Consiglio Federale.
Delle riunioni deve essere data notizia al Presidente della Federazione, che può parteciparvi direttamente o delegare un Consigliere Federale.
Le Commissioni procedono nel lavoro di studio col minimo di formalità; delle loro riunioni deve tuttavia tenersi un verbale con l’indicazione dei membri presenti e di una sintesi dei lavori.
Le Commissioni non assumono deliberazioni per votazione, ma apprestano il materiale necessario o utile alla deliberazione spettante al Consiglio Federale; in caso di pareri discordi, il Presidente di Commissione è tenuto, nel riferirne al Consiglio Federale, a darne atto con chiarezza.
Il Consiglio Federale non è vincolato dai risultati di studio e dai pareri delle Commissioni.
I verbali ed i materiali di studio delle Commissioni vengono conservati agli atti del Consiglio Federale, a cura della Segreteria Federale.
Art.113 - Scadenza delle Commissioni
Le Commissioni nominate per lo studio di singole questioni decadono quando il Consiglio Federale abbia deliberato sulle questioni medesime; le Commissioni permanenti sono nominate e durano in carica secondo quanto previsto dal terzo comma dell’art. 13 del presente Regolamento.
Capo I - Tipologia
Art.114 - Sodalizi affiliati
È considerato Sodalizio l’Associazione, la Società o l’Ente Sportivo, che si affilia alla F.I.D. per la pratica sportiva del gioco della Dama nel territorio dello Stato, escludendo dai propri intenti ogni fine di lucro.
Il Sodalizio, con l’affiliazione alla F.I.D., si obbliga per sè e per i propri tesserati ad osservare lo Statuto e i Regolamenti della F.I.D.
Nell’atto costitutivo e nello Statuto deve essere espressamente dichiarato che il Sodalizio:
Art.115 - Diritti e doveri dei Sodalizi
I Sodalizi hanno diritto di partecipare alla vita federale secondo le modalità statutarie e regolamentari.
Possono altresì usufruire di tutte le agevolazioni disposte dalla F.I.D. per lo svolgimento dell’attività sportiva e agonistica.
Nelle Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali hanno diritto di voto esclusivamente i Sodalizi che abbiano svolto attività sportiva ai sensi dell’art. 8 dello Statuto Federale.
Capo II - Riconoscimento e Affiliazione
Art.116 - Riconoscimento
Il Consiglio Federale delibera, se delegato del CONI, il riconoscimento ai fini sportivi di Società che siano rette da Statuti conformi a quello tipo deliberato dalla F.I.D., in cui sia espressamente sancito il divieto dello scopo di lucro e l’obbligo del rispetto delle disposizioni dell’Ordinamento Sportivo.
Il riconoscimento avviene su richiesta scritta dell’organismo interessato e può essere revocato per per il venir meno dei requisiti prescritti.
Le Società riconosciute entrano a far parte della F.I.D. con l’affiliazione, che ha validità annuale e, alla scadenza, può essere rinnovata.
Ai fini dell’Affiliazione lo Statuto, i Regolamenti societari e le loro variazioni debbono essere conosciuti e approvati dal Consiglio Federale.
Art.117 - Modalità di affiliazione
L’affiliazione si ottiene con domanda scritta redatta mediante apposito modulo, sottoscritto dal Presidente o da altro rappresentante legale, quale risulta dall’atto costitutivo o dagli atti societari. La domanda deve essere vistata dal Delegato Provinciale competente (o dal Presidente del Comitato Provinciale, qualora costituito) ed inoltrata direttamente alla F.I.D..
Il legale rappresentante dovrà contestualmente dichiarare di accettare incondizionatamente l’assoggettamento alle normative e regolamenti vigenti nella F.I.D..
Alla domanda di affiliazione debbono essere allegati, in triplice copia, i seguenti documenti:
Art.118 - Aggiornamento degli elenchi dei tesserati
Gli aggiornamenti degli elenchi dei tesserati di cui al precedente articolo debbono essere trasmessi nell’anno, accompagnati dalle relative quote di tesseramento, alla Segreteria Federale e in copia al Delegato Provinciale (o al Presidente del Comitato Provinciale, qualora costituito).
Art.119 - Deliberazione della domanda di affiliazione
La Segreteria Federale, esaminata la documentazione ed effettuati i riscontri opportuni, sottopone la pratica al Consiglio Federale, che delibera in merito.
La domanda di affiliazione viene esaminata dal Consiglio Federale, che può accettarla o respingerla.
Dell’avvenuta accettazione della domanda di affiliazione, la Segreteria Federale darà notizia ai Sodalizi interessati e ai competenti Comitati/Delegati Regionali e Delegati Provinciali.
La delibera di affiliazione, almeno per estratto, andrà pubblicata sulla Rivista "DamaSport".
La mancata accettazione della domanda di affiliazione sarà comunicata al Sodalizio interessato, nonchè al Comitato/Delegato Regionale e al Delegato Provinciale di competenza.
Avverso il diniego di affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CO.N.I., ai sensi dell’art. 6 dello Statuto.
Art.120 - Riaffiliazione
I Sodalizi devono rinnovare ogni anno l’affiliazione alla F.I.D. inoltrando alla Segreteria Federale la richiesta di riaffiliazione, compilata su appositi moduli ed accompagnata dal versamento delle tasse di affiliazione e quote di tesseramento previste, nel rispetto delle modalità stabilite dal Consiglio Federale.
La trasmissione della copia del verbale di cui alle lettera b) del precedente art. 111 potrà essere omessa nel solo caso in cui non si siano verificate nel frattempo modificazioni alla preesistente composizione del Consiglio Direttivo. La documentazione di cui alla lettera a) dell’art. 111 dovrà essere nuovamente inviata ogni qual volta siano state apportate variazioni alla natura giuridica del Sodalizio o semplicemente al testo dello Statuto sociale e ogni qualvolta lo ritenga il Consiglio Federale per l’espletamento della riaffiliazione.
Art.121 - Deliberazione della domanda di riaffiliazione
La Segreteria Federale, esaminata la documentazione ed effettuati i riscontri opportuni, sottopone la pratica al Consiglio Federale, che delibera in merito. Le domande di riaffiliazione, correttamente inoltrate, si intendono, di norma, accolte, salvo che il Consiglio Federale non deliberi di respingerle per comprovati motivi.
Dell’avvenuta accettazione della domanda di riaffiliazione, la Segreteria Federale darà notizia in forma breve ai Sodalizi interessati e ai competenti Comitati/Delegati Regionali e Provinciali.
La mancata accettazione della domanda di riaffiliazione sarà comunicata al Sodalizio interessato, nonchè al Comitato/Delegato Regionale e al Delegato Provinciale di competenza, in forma scritta, specificando i motivi della mancata accettazione.
Avverso il diniego di riaffiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CO.N.I., ai sensi dell’art. 6 dello Statuto.
Sulla Rivista "DamaSport" sarà pubblicato o aggiornato, periodicamente, l’elenco dei Sodalizi regolarmente affiliati.
Art.122 - Termini
La domanda di affiliazione può essere inoltrata in qualsiasi momento dell’anno.
La domanda di riaffiliazione deve essere inoltrata entro e non oltre la data stabilita dalla circolare sul tesseramento dell’anno a cui la domandasi riferisce, stabilita nel 1 marzo di ciascun anno.
Trascorso detto termine, il Sodalizio che non si è riaffiliato, viene considerata moroso e, se non provvede a regolarizzare la sua posizione entro la fine del mese di settembre, cessa di appartenere alla F.I.D.
Il Consiglio Federale determina annualmente i provvedimenti da assumere avverso i Sodalizi morosi.
La riaffiliazione di un Sodalizio che ha cessato di appartenere alla F.I.D. è considerata come nuova affiliazione a tutti gli effetti ed è di conseguenza subordinata all’osservanza ex novo delle relative procedure.
Art.123 - Effetti
Gli effetti dell’affiliazione e della riaffiliazione decorrono dalla data della delibera del Consiglio Federale.
Art.124 - Posizione irregolare degli Affiliati
Il Sodalizio che nel termine dell’anno solare non si è riaffiliato è considerato non più appartenente alla F.I.D. e non può, tra l’altro:
Capo III - Denominazione - Abbinamenti - Sede - Rappresentanza
Art.125 - Denominazione sociale
I Sodalizi possono liberamente scegliere la propria denominazione, purchè la stessa non contenga termini in contrasto con le norme imperative concernenti il buon costume e l’ordine pubblico, o con le direttive e le disposizioni della F.I.D..
La F.I.D. potrà non accettare domande di affiliazione da parte di Società che abbiano denominazione identica a quella di altro Affiliato nella stessa Provincia.
Art.126 - Modificazioni
Le modificazioni di denominazione sociale debbono essere sottoposte all’approvazione del Consiglio Federale.
Art 127 - Sede sociale
La sede sociale risultante dai moduli di affiliazione o riaffiliazione è la sola valida a tutti gli effetti nei confronti della F.I.D.. Gli atti ufficiali della F.I.D. per i quali non siano previste forme particolari di notificazione, si intendono conosciuti dai Sodalizi con la trasmissione degli stessi presso la sede sociale indicata nei moduli del tesseramento, sempre che non siano intervenute nel frattempo variazioni statutarie riguardanti la sede sociale, debitamente segnalate alla F.I.D. per i provvedimenti di competenza.
I Sodalizi possono, comunque, richiedere che gli atti ufficiali di cui al precedente comma siano trasmessi presso altro recapito diverso da quello della sede sociale, purchè alla richiesta, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del Sodalizio, sia allegato l’atto formale di assunzione della decisione.
La Segreteria Generale, constatata la ritualità della richiesta, ne darà comunicazione scritta all’interessato e solo dopo tale data la suddetta richiesta s’intenderà operante a tutti gli effetti. La stessa procedura dovrà essere seguita nel caso in cui durante l’anno dovessero verificarsi successive variazioni al recapito ufficiale precedentemente indicato.
Art 128 - Rappresentanza sociale
La rappresentanza sociale nei confronti della F.I.D. spetta al Presidente o a coloro ai quali tale potere è riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli Statuti sociali - ritualmente depositati presso la F.I.D. - e sempre che i medesimi risultino regolarmente tesserati come Dirigenti, per l’anno in corso, alla Federazione stessa.
In particolare i rappresentanti sociali, così come definiti nel precedente comma, rispondono personalmente della veridicità e della conformità allo Statuto sociale, di tutte le attestazioni e dati sottoscritti nei moduli di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.
Capo IV - Fusioni e incorporazioni
Art.129 - Fusione
La fusione di due o più Sodalizi dà origine ad un nuovo Sodalizio, che dovrà avere una nuova denominazione sociale, un nuovo Statuto sociale, un Consiglio Direttivo di nuova elezione.
Per l’anzianità federale sarà confermata quella già acquisita dal più anziano dei Sodalizi che si sono fusi.
La fusione deve essere proposta per l’approvazione ai fini sportivi al Consiglio Federale, improrogabilmente entro la data stabilita per la riaffiliazione. Alla domanda devono essere allegati, in copia autentica, i verbali delle Assemblee dei Sodalizi che hanno deliberato la fusione, lo Statuto e l’atto costitutivo della Società che sorge dalla fusione, nonchè la quota di affiliazione del nuovo Sodalizio.
Art.130 - Incorporazione
Un Sodalizio che incorpora uno o più altri Sodalizi conserva, senza alcuna variante, la denominazione, i colori, i diritti sportivi, il Consiglio Direttivo, e i Tesserati; acquisisce gli eventuali diritti sportivi dello o dei Sodalizi incorporati.
Resta confermata l’anzianità acquisita dal Sodalizio che opera l’incorporazione.
I Tesserati dei Sodalizi incorporati restano vincolati al Sodalizio che opera l’incorporazione.
Art.131 - Norme generali comuni
Il diniego di approvazione dovrà essere compiutamente motivato.
L’approvazione dell’atto di incorporazione o di fusione non può in ogni caso essere concesso se i soggetti interessati non risultino in regola con il pagamento delle quote federali e di eventuali altri debiti esistenti nei riguardi della F.I.D..
Nessun atto di fusione o di incorporazione può ritenersi validamente assunto se i soggetti interessati non risultano singolarmente affiliati o riaffiliati alla F.I.D. per l’anno in corso.
Art.132 - Diritti acquisiti
In caso di fusione o incorporazione di Sodalizi vengono riconosciuti i diritti sportivi di maggior grado acquisiti da uno dei Sodalizi interessati alla fusione o incorporazione, che passano in capo al Sodalizio che ha proceduto all’incorporazione.
I Tesserati presso i Sodalizi interessati alla fusione o incorporazione rimangono Tesserati del nuovo Sodalizio.
Capo V - Variazioni
Art.133 - Comunicazione delle variazioni
Quando nel corso dell’anno si verificano cambiamenti della denominazione sociale, abbinamenti, fusioni, incorporazioni e variazioni nella composizione degli Organi Sociali, della dislocazione della sede etc., fatto salvo quanto previsto dai precedenti artt. da 119 a 124, il Sodalizio deve darne comunicazione entro quindici giorni alla Segreteria Federale, che rilascia attestazione di ricezione e trasmette subito copia della comunicazione ai competenti Comitati/Delegati Regionale e Provinciale.
Le attestazioni della Segreteria F.I.D. fanno fede ai fini della verifica dei poteri in sede di Assemblee Federali.
Capo VI - Cessazione di appartenenza alla F.I.D.
Art.134 - Casi di cessazione
Il Sodalizio cessa di appartenere alla F.I.D. per:
A tutti gli effetti vengono richiamate le disposizioni dettate dall’art. 6 dello Statuto.
Art.135 - Scioglimento volontario, fusione e incorporazione
L’Affiliato che, per qualsiasi motivo si scioglie, cessa automaticamente di essere vincolato alla F.I.D.
L’Affiliato che si fonde con altro Affiliato o viene incorporato da un altro Affiliato, viene considerato sciolto.
Art. 136 - Radiazione
La radiazione consiste nella cancellazione del Sodalizio dall’Elenco dei Sodalizi quando ricorrano motivi di particolare gravità accertati e sanzionati, con la radiazione appunto, dagli Organi della Giustizia Sportiva.
Il provvedimento di radiazione viene comunicato per conoscenza al C.O.N.I. e a tutti gli organismi da esso riconosciuti (Federazioni, DSA, Enti di Promozione ecc).
Art.137 - Inattività
Il Sodalizio che per un anno sportivo non abbia svolto alcuna attività sportiva prevista dall’art. 23 del presente Regolamento perde i diritti acquisiti ed in particolare il diritto di voto nelle Assemblee Nazionali, come previsto nell’art. 17 dello Statuto.
Il provvedimento viene adottato dal Consiglio Federale ed è ammesso ricorso alla Corte Federale d’Appello.
Art.138 - Revoca dell’affiliazione
Il Consiglio Federale delibera la revoca dell’affiliazione nei casi in cui il Sodalizio non abbia o perda i requisiti prescritti dall’art. 8 dello Statuto.
Avverso il provvedimento di revoca, nel termine di trenta giorni dalla sua notifica è ammesso ricorso alla Corte Federale d’Appello.
Avverso il diniego di affiliazione o avverso la revoca della stessa è ammesso altresì il ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., che si pronuncia previa acquisizione del parere della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, ai sensi dell’art. 7 lett. n) Statuto C.O.N.I.
Capo I – Tesseramento
Art.139 - Vincolo federale
Il tesseramento è l’atto che lega una persona alla F.I.D., in un rapporto giuridico-sportivo.
Il tesserato ha il dovere di osservare lo Statuto e i regolamenti federali, è tenuto a rispettare le deliberazioni, i provvedimenti e le decisioni degli organi federali ed è soggetto alle norme statutarie e regolamentari dei Sodalizi di appartenenza.
Il tesserato ha diritto a partecipare all’attività federale in tutte le sue forme, a livello centrale e periferico, secondo le norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.
Art.140 – Tesserati
I soggetti di cui all’art. 7 dello Statuto entrano a far parte della F.I.D. dal momento del tesseramento.
Art.141 – Obbligatorietà del tesseramento
Tutti i soci degli affiliati debbono essere tesserati alla F.I.D. a cura del Sodalizio di appartenenza.
Art.142 – Modalità di tesseramento
La tessera federale viene rilasciata dalla Federazione mediante il Sodalizio di appartenenza.
I Sodalizi debbono richiedere alla Segreteria Generale della F.I.D. le tessere occorrenti per i propri soci e debbono versare per ciascuna tessera la quota annualmente stabilita dal Consiglio Federale, in misura differenziata secondo la tipologia.
Il socio è tenuto a fornire al Sodalizio di appartenenza i propri dati anagrafici e quanto altro richiesto, ai fini della registrazione nelle carte federali e della compilazione della tessera.
Il socio è inoltre tenuto a dichiarare la sua eventuale precedente posizione di tesserato.
La F.I.D. si riserva di emanare annualmente disposizioni quadro in merito alle modalità di tesseramento.
Art.143 – Validità del tesseramento e rinnovo
La tessera federale, controfirmata dal Presidente della Federazione, che ne attesta l’autenticità, ai fini della partecipazione alla attività agonistica e sportiva, è valida dalla data del rilascio da parte della Segreteria Generale e sino al 31 dicembre dello stesso anno.
La richiesta di tesseramento può essere avanzata in qualunque momento dell’anno.
Art.144 – Termine del tesseramento
La validità del tesseramento scade il 31 dicembre dell’anno in cui la tessera è stata rilasciata.
Se nel corso dell’anno un affiliato interrompe per qualsiasi motivo il vincolo giuridico-sportivo con la F.I.D., il tesseramento con i rispettivi soci continua ad avere valore sino al 31 dicembre dell’anno in corso.
Art.145 – Partecipazione alle gare
Per partecipare all’attività agonistica l’interessato deve essere in possesso ed esibire, a richiesta, la tessera agonistica al Direttore di Gara preposto.
Chi non è in grado di esibire la tessera agonistica pur essendone in possesso può essere ammesso a partecipare alle gare previa dichiarazione scritta di possesso della tessera.
L’esibizione della tessera può altresì essere richiesta dagli organizzatori di stage o seminari rivolti ad atleti in attività. Anche in tal caso è possibile l’autocertificazione sul possesso della stessa.
Il giocatore straniero non tesserato F.I.D. può prendere parte alle competizioni autorizzate rilasciando dichiarazione liberatoria attestante il possesso della tessera della propria Federazione.
Art.146 - Tesseramento
Sono tesserati alla F.I.D.:
Il tesseramento è l’atto che lega una persona alla F.I.D. in un rapporto giuridico-sportivo.
Il tesseramento delle persone indicate al comma primo può essere effettuato tramite i Sodalizi oppure direttamente presso la Segreteria della Federazione.
Gli atleti hanno l’obbligo di sottoporsi a richiesta al controllo antidoping. L’impegno deve essere sottoscritto espressamente dal tesserato al momento del tesseramento e la relativa documentazione deve essere conservata agli atti della società e inviata alla F.I.D. a richiesta.
La decorrenza del tesseramento per le varie categorie di tesserati di cui al precedente primo comma è regolata dalle disposizioni dettate dall’art. 10 dello Statuto.
Art.147 - Diritti e doveri dei tesserati
I Tesserati hanno diritto di:
I Tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dall’art. 9 dello Statuto F.I.D., sono tenuti a rispettare le deliberazioni, i provvedimenti e le decisioni degli Organi Federali, e sono soggetti alle norme statutarie e regolamentari del Sodalizio di appartenenza.
In particolare i Tesserati debbono:
In ogni caso i possessori di Tessera Federale non possono partecipare a Gare, Tornei e Campionati di Dama che non siano indetti, organizzati, patrocinati o comunque autorizzati dalla F.I.D..
Art.148- Segni distintivi
Hanno diritto di fregiarsi del Distintivo della F.I.D. tutti i suoi tesserati.
Hanno diritto di fregiarsi del distintivo tricolore i Campioni d’Italia, come previsto dal precedente art. 28.
Capo II - Vincolo sportivo
Art.149 - Vincolo sportivo
I Tesserati dell’Affiliato contraggono con l’Affiliato di appartenenza un vincolo sportivo annuale che termina:
Sullo scioglimento del vincolo, l’organo deputato a risolvere eventuali controversie è la Commissione d’Appello Federale, che si pronuncerà su richiesta di almeno uno degli aventi titolo, con atto motivato e inappellabile nel termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.
Alla data del 31 dicembre termina automaticamente il vincolo sportivo, che si rinnova automaticamente in assenza di espressa manifestazione di volontà da parte del tesserato.
Capo III - Quote e validità
Art.150 - Quota di Tesseramento
Il Consiglio Federale determina annualmente l’ammontare della quota di tesseramento per le varie categorie di tesserati, con eccezione delle tessere onorarie che sono gratuite.
Art.151 - Duplicati
Qualora, per una causa qualsiasi, venisse smarrita o distrutta una tessera, il titolare può ottenere il rilascio di un duplicato.
Il duplicato deve essere richiesto direttamente alla Segreteria Federale, versando la quota prescritta.
Capo IV - Tipologia delle Tessere Federali
Art.152 - Tipi di Tessera
Le Tessere federali sono dei seguenti tipi:
Art.152/I – Tessera Agonistica
La tessera agonistica è rilasciata agli Atleti di un Sodalizio e consente di partecipare a tutta l’attività sportiva federale ed a tutti i Campionati, i Tornei, le Gare e le Manifestazioni di Dama, comunque organizzati o patrocinati dalla F.I.D..
Una speciale tessera agonistica è rilasciata ai tesserati di età inferiore al diciottesimo anno per i quali è prevista la tessera Juniores.
Art.152/II – Tessera Juniores
È una tipologia di tessera agonistica rilasciata tramite i Sodalizi ai giocatori di età compresa tra i 6 e i 18 anni. La richiesta di tale tipologia di tessera viene effettuata dai sodalizi dietro richiesta della persona che esercita la potestà o di chi ne fa le veci.
Art.152/III - Tessera Socio Sostenitore
La tessera è rilasciata ai soci non giocatori che con il loro apporto economico-organizzativo contribuiscono allo sviluppo ed alla attività da mistica del Sodalizio Affiliato.
Art.152/IV - Tessera Arbitrale
La tessera è rilasciata agli iscritti agli Albi Federali Arbitri e consente di esercitare in campo federale l’attività di Arbitro, secondo le normative dettate dagli specifici regolamenti.
Art.152/V - Tessera Istruttore
La tessera è rilasciata agli iscritti agli Albi Federali Istruttori e consente di esercitare in campo federale l’attività di istruttore, secondo le normative dettate dagli specifici regolamenti.
Art.152/VI – Tessera Problemistica
La tessera è rilasciata agli Atleti di un Sodalizio che praticano la specialità problemistica e consente di partecipare a tutta l’attività sportiva federale, Campionati, Tornei e Manifestazioni varie, comunque organizzati o patrocinati dalla F.I.D. per la specialità problemistica.
Art.152/VII - Tessera Giovanile Scolastica
La tessera è rilasciata agli studenti che sono iscritti ad un Corso di Dama Scolastico o che frequentino comunque corsi e lezioni di Dama autorizzati dalla F.I.D. e che non siano in possesso di una tessera juniores.
La tessera consente la partecipazione ai tornei scolastici riconosciuti dalla F.I.D., secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Federale.
Capo V - Compatibilità e inibizioni
Art.153 – Compatibilità
Un tesserato può avere le tipologie di tessera previste dallo Statuto, dal presente Regolamento e dalle Cariche ricoperte.
Art.154 - Tesserato di più Sodalizi
Una persona può essere Socio di un solo Sodalizio.
Nel caso di doppio tesseramento ordinario farà fede la data della prima richiesta pervenuta alla Segreteria Generale, salvo diversa precisazione del tesserato stesso che dimostri di avere richiesto un solo tesseramento.
In caso di doppio tesseramento sia il Tesserato che i Sodalizi interessati sono passibili di procedimento disciplinare.
Art.155 - Persone inibite
I sodalizi non possono tesserare:
L’inosservanza delle norme di cui sopra integra l’illecito disciplinare.
Capo VI - Cessazione di appartenenza alla F.I.D. di un Tesserato
Art.156 - Disciplina
Tutti i Tesserati cessano comunque di far parte della F.I.D.:
Art.156/I - Perdita della qualità di Socio
La perdita, per qualsiasi ragione, della qualità di Socio o di Giocatore Agonista di un Tesserato comporta l’immediata perdita di validità della tessera federale e di tutti i diritti connessi.
Art.156/II - Cessazione di appartenenza alla F.I.D. dell’Affiliato
La cessazione di appartenenza alla F.I.D dell’Affiliato di cui il tesserato è Socio o Giocatore Agonista, determina anche la cessazione di appartenenza alla F.I.D. del tesserato stesso, fatta salva la previsione del precedente art.138.
Art.156/III - Radiazione
La radiazione consiste nella cancellazione del Tesserato dalle Carte Federali quando ricorrano motivi di particolare gravità accertati e sanzionati con la radiazione appunto dagli Organi della Giustizia Sportiva. Il provvedimento di radiazione viene comunicato ai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali di competenza, nonchè al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni Sportive.
Art.156/IV - Recesso o Cancellazione
Il recesso e la cancellazione sono disciplinati dalle normative dettate dagli specifici Regolamenti degli Albi e degli Elenchi Federali.